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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32164/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nell'individuazione dell'autore materiale nonostante la cessazione della carica amministrativa e la prova di una cessione fittizia delle quote; censura della valutazione probatoria e dell'apparente inversione dell'onere della prova; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e di escussione di D'Angelo, presunto amministratore di fatto; (3) errore nel calcolo della prescrizione sostenendo che il termine di consumazione del reato dovesse essere il 30/09/2024 e non il 30/12/2024, contestando l'utilizzo del termine dilatorio di 90 giorni ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (1) il primo motivo è inammissibile perché costituisce una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito; la Corte territoriale ha fornito motivazione non manifestamente illogica in ordine alla natura fittizia del trasferimento della carica e agli elementi indiziari utilizzati; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il rigetto, adeguatamente motivato (richiesta generica, contraddittoria rispetto ad atti precedenti), è incensurabile; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza consolidata fissa la consumazione dell'omessa dichiarazione alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni e, comunque, il reato non risultava prescritto alla data della pronuncia. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità, a carico della ricorrente l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 5

    art. 5, comma 2 (termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione)

    La Corte aderisce all'orientamento consolidato secondo cui il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione è fissato alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni; tale termine sposta in avanti l'epoca di consumazione ai fini della prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 603

    art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello)

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale soggetto alla discrezionalità del giudice di merito, utilizzabile solo se l'istruttoria di primo grado è incompleta e la rinnovazione è assolutamente necessaria; un rigetto adeguatamente motivato è difficilmente sindacabile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)

    L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese e, salvo colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo i criteri di legge; la Corte ha applicato tale norma nella decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure che propongono una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per contestare l'individuazione dell'autore materiale occorre dimostrare vizi logici o contraddittorietà manifeste nella motivazione del giudice di merito, non semplici alternative interpretative.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. deve essere specifica e dimostrare l'incompletezza dell'istruttoria di primo grado; la discrezionalità del giudice di merito è ampia e il suo rifiuto, se motivato, è difficilmente annullabile in cassazione.
  • Nel settore dei reati tributari per omessa dichiarazione la giurisprudenza prevalente considera il termine dilatorio di 90 giorni come spostamento della data di consumazione del reato; la prescrizione va calcolata di conseguenza.
  • L'assenza di prova di un pagamento o di un atto formale può essere elemento indiziario della fittizietà di un'operazione, ma non sostituisce l'onere probatorio dell'accusa; va valutata nel contesto dell'intero quadro probatorio.
  • In cassazione è più efficace concentrarsi su errori di diritto, vizi logici gravi nella motivazione o violazioni procedurali, piuttosto che proporre una nuova valutazione del materiale probatorio.

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