Cassazione Penale, Sentenza n. 32162/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva cassato una precedente sentenza rescindente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., all'art. 6 CEDU e sostenendo contrasto con il precedente giudicato della Suprema Corte; la questione centrale riguarda la possibilità di rescissione del giudicato per mancata conoscenza del procedimento, nonché la corretta applicazione del regime processuale (incidente di esecuzione vs rescissione del giudicando).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la notifica a mani proprie del decreto di citazione dimostra conoscenza del procedimento e imponeva l'adempimento degli oneri di diligenza (attivazione del difensore). Pertanto non sussisteva l'ignoranza incolpevole richiesta per la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.). La Corte ha inoltre richiamato l'impossibilità di sollevare, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p., nullità assolute dell'introduzione del giudizio irrevocabilmente definito, e indicato l'art. 629-bis c.p.p. come il rimedio procedurale alternativo per il giudicato formatosi in assenza solo quando l'ignoranza sia incolpevole. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione invocata da questo articolo nella fattispecie; nessun rilievo favorevole al ricorrente.
Costituzione, art. 111
Richiamato nel ricorso per questioni processuali; la Corte non ha ravvisato violazione del diritto al giusto processo nella decisione impugnata.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)
Invocato per tutelare il diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e quindi non ha riconosciuto violazione nella disciplina applicata.
Codice di procedura penale, art. 625-ter
Norma che disciplina la rescissione del giudicato: la Corte interpreta che la rescissione è rimedio riservato all'imputato giudicato in assenza che non abbia 'incolpevolmente' avuto conoscenza del processo; se la conoscenza è desumibile (es. notifica a mani proprie) e il soggetto non si attiva, la rescissione non è ammissibile.
Codice di procedura penale, art. 670
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p., non possono essere fatte valere nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio la cui deduzione è preclusa dall'irrevocabilità della decisione.
Codice di procedura penale, art. 629-bis
Indicato come l'unico rimedio astrattamente applicabile per l'imputato non presente in udienza che abbia incolpevolmente ignorato la celebrazione del processo: offre una forma di tutela tramite un mezzo straordinario di impugnazione volto a ripristinare il corretto corso del processo.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte con condanna alle spese e con decreto di versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare l'assenza di elementi che configurino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, pur non ravvisando colpa grave, ha comunque posto l'onere equitativo di versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ismail; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 Lovric)
Richiamate per distinguere i casi: la Corte conferma che la mancata conoscenza incolpevole è esclusa quando esistono elementi che dimostrano conoscenza o obblighi di diligenza (es. notifica personale, elezione di domicilio, nomina di difensore), mentre precedenti decisioni hanno riguardato situazioni in cui la notifica al difensore non si era tradotta in conoscenza effettiva dell'imputato.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.) è un rimedio riservato all'imputato giudicato in assenza che abbia incolpevolmente ignorato il processo; se la conoscenza del procedimento è desumibile (es. notifica a mani proprie), la rescissione non è ammessa.
- La ricezione personale della notificazione di atti processuali crea un'obbligazione di diligenza (attivare il difensore, seguire il procedimento); la mancata attivazione può essere considerata noncuranza e preclude il rimedio per ignoranza incolpevole.
- Nullità o vizi della fase introduttiva del giudizio irrevocabilmente definito non possono essere fatti valere mediante le contestazioni sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.); l'irrevocabilità della decisione limita l'autonomia di dedurre tali nullità.
- Per il caso dell'imputato assente che non ha conoscenza del processo esistono rimedi specifici (es. art. 629-bis c.p.p.); valutare sempre se esiste alternativa procedurale adeguata prima di proporre ricorsi straordinari o rescissioni.
- Chi intende proporre ricorso per cassazione su questioni di mancata partecipazione deve documentare chiaramente l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; in mancanza di prove convincenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e ad eventuali sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32160/2025 del 29/09/2025
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32161/2025 del 29/09/2025
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32163/2025 del 29/09/2025
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32164/2025 del 29/09/2025
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32166/2025 del 29/09/2025
- Sentenza penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32167/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →