Cassazione Penale, Sentenza n. 32161/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello del 05/12/2024 con due motivi principali: 1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) e travisamento della prova rispetto alla sussistenza del fatto e all'attendibilità/capacità a testimoniare della minore offesa (contraddittorietà dei racconti, tendenza a raccontare fatti non veri, suggestione, incoerenza del comportamento dell'imputato); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p. ("minore gravità del fatto") e, in subordine, censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in una precedente decisione di primo rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente colmato le lacune motivazionali precedenti, valutando correttamente la capacità a testimoniare e l'attendibilità della minore alla luce del quadro probatorio e senza vizi di irrazionalità tali da giustificare la riforma in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha statuito in parte: ha confermato la correttezza della negazione dell'attenuante speciale di "minore gravità" (art. 609-bis) dato il carattere invasivo della condotta e il rapporto fiduciario/di affidamento; ha però accolto la censura relativa alla rimozione, da parte della Corte d'appello nel secondo rinvio, delle circostanze attenuanti generiche precedentemente riconosciute in primo rinvio, rilevando il divieto di reformatio in peius e il principio secondo cui, se la statuizione favorevole sulla pena non era stata impugnata dall'accusa, il giudice del rinvio non poteva peggiorare il trattamento sanzionatorio. Ne è conseguito che la pena deve essere rideterminata nei termini favorevoli stabiliti dalla sentenza della Corte di appello del 12/07/2023 (cinque anni di reclusione), previo giudizio di equivalenza.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i vizi di motivazione impugnabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che, non essendovi illogicità manifesta nella motivazione della Corte d'appello circa la capacità a testimoniare e l'attendibilità della minore, il sindacato di legittimità non poteva sostituirsi al giudice del merito.
art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.
Prevede l'attenuante speciale per la minore gravità del fatto nei reati di violenza sessuale; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, età, occasionalità, danno) e ha ritenuto che la presenza di anche un solo elemento di conclamata gravità consente il diniego dell'attenuante.
Stabilisce i parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti (comma 1) e delle circostanze di maggiore gravità (comma 2); la Corte ha precisato che per valutare la minore gravità rilevano solo gli elementi del comma 1 e non quelli del comma 2.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Regola gli effetti del giudicato implicito sulle statuizioni non impugnate dall'imputato: la Corte ha richiamato il principio che, in caso di esclusiva impugnazione dell'imputato, non può formarsi un esito per lui più sfavorevole rispetto alla decisione più favorevole intervenuta nei vari gradi e rinvii.
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di rinvio i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, ma facendo salve le limitazioni di legge; la Corte lo ha interpretato insieme all'art. 609 per ribadire il divieto di reformatio in peius sulle statuizioni non impugnate dall'accusa.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Norma di richiamo usata per inquadrare l'ipotesi processuale riguardo alla valutazione delle statuizioni già definite nei precedenti gradi e rinvii; la Corte ha ritenuto applicabile il principio di divieto di peggioramento del trattamento non impugnato.
Riferimento al principio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ricordato che tale principio non autorizza la Corte di cassazione a rivedere apprezzamenti di merito corretti e non manifestamente illogici.
Massime di principio
- La valutazione della capacità a testimoniare e dell'attendibilità della vittima minore richiede un esame complessivo e contestualizzato (età, condizioni emozionali, rapporti familiari): la Corte di merito ha ampia discrezionalità e la Cassazione sindaca solo la presenza di una motivazione manifesta e immediatamente illogica.
- Il giudice di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per proporre una diversa lettura del fatto quando la motivazione del merito risulti coerente e logica; l'attacco deve dimostrare un vizio di illogicità di immediata evidenza.
- Per l'attenuante speciale di 'minore gravità' (art. 609-bis, comma 3) va fatta una valutazione globale sui parametri del comma 1 dell'art. 133 c.p.; la presenza di anche un solo elemento di conclamata gravità basta a negare l'attenuante.
- Il divieto di reformatio in peius si applica anche nei giudizi di rinvio successivi: se la misura della pena o il riconoscimento di attenuanti favorevoli non è stato impugnato dall'accusa, il giudice del rinvio non può peggiorare il trattamento già ottenuto dall'imputato.
- Quando in precedenti giudizi di rinvio sia stata riconosciuta una circostanza attenuante e quella statuizione non sia stata impugnata dall'accusa, in caso di nuovo annullamento la corte di rinvio deve rispettare il giudicato implicito e, se necessario, rideterminare la pena nei termini più favorevoli già acquisiti.
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