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Legge

L.R. Sicilia 16/2004

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della

Normativa regionaleL.R. Sicilia 16/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge chiarisce retroattivamente l’art. 13 della l.r. Sicilia n. 19/1997: le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali, e i relativi profili procedurali, sono disciplinati dagli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 154/1981. Restano vigenti solo il punto 4 dell’art. 8, co. 1, della l.r. n. 29/1951 e il comma 2 dell’art. 13 della l.r. n. 19/1997. In vigore dal giorno della pubblicazione nel 2004.

Interpretazione autentica sulle ineleggibilità dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana

Interpretazione autentica delle cause di ineleggibilità dei deputati regionali siciliani

La legge regionale della Sicilia n. 16 del 9 dicembre 2004 interviene come norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19. Il provvedimento chiarisce il regime applicabile alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, con effetto retroattivo sin dall’entrata in vigore della disposizione interpretata.

Disciplina applicabile alle cause di ineleggibilità e incompatibilità

La norma stabilisce che il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. n. 19/1997 deve essere letto nel senso che:

  • le singole cause di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati all’Assemblea regionale siciliana sono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  • la stessa disciplina statale/regionale di rinvio comprende anche gli aspetti procedurali relativi alla materia.

In questo modo la legge consolida l’assetto normativo applicabile alla verifica dell’eleggibilità dei deputati regionali, rendendo esplicito il riferimento alla disciplina degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 154/1981.

Norme che restano vigenti

Il provvedimento precisa espressamente quali parti della disciplina previgente continuano a operare. In particolare:

  • resta in vigore, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 19/1997, soltanto il punto 4 del primo comma dell’articolo 8 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
  • resta altresì in vigore il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. n. 19/1997.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge dispone che l’interpretazione autentica operi fin dal giorno di entrata in vigore della disposizione interpretata, quindi con effetto retroattivo. La legge regionale n. 16/2004 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nel 2004.

Ambito territoriale

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e l’Assemblea regionale siciliana. Non ha portata generale oltre tale ambito territoriale.

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