Cassazione Penale, Sentenza n. 32166/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667 c.p.p., aveva disposto il dissequestro delle sole monete "estere" e confermato la confisca delle monete riconducibili all'area di circolazione italiana. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione ed errata applicazione della normativa sui beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), sostenendo che le monete possono rientrare nella categoria dei beni culturali solo se dichiarate di interesse culturale o se dotate di carattere di rarità o pregio, circostanza non dimostrata; mancanza di dichiarazione di interesse culturale e assenza di prova del sito di rinvenimento; il consulente tecnico avrebbe solo parlato di valore archeologico senza riferirsi a rarità/pregio; (2) vizio di motivazione: la provenienza da sottosuolo/ fondale marino deve essere riferibile al sottosuolo italiano e non è stato indicato il percorso logico per affermarlo; la mera riconducibilità all'area di circolazione italiana non legittima la rivendicazione pubblica. Inoltre il ricorrente, quale collezionista numismatico, ha prodotto fatture di acquisto per dimostrare l'acquisizione attraverso regolari canali commerciali e chiedeva la restituzione di tutte le monete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Torino si sia correttamente uniformato alla giurisprudenza di legittimità che distingue due categorie di cose numismatiche considerate beni culturali: (a) quelle con interesse artistico/storico/archeologico ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, che appartengono allo Stato ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 42/2004; (b) quelle con carattere di rarità o pregio ex art. 10, comma 4, lett. b). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha motivato il valore archeologico delle monete (es. incrostazioni terrose) e l'assenza di documentazione idonea a provare l'acquisizione tramite canali commerciali regolari, con la conseguente presunzione di illegittimità del possesso. La Corte ha ritenuto non persuasive le deduzioni del ricorrente circa la mancanza di indicazione del sito di rinvenimento o la qualità di collezionista: il diritto consente il possesso privato solo se provata l'acquisizione legittima (e.g. acquisti presso commercianti registrati, acquisizioni anteriori alla legge n. 364/1909, assegnazione a premio o cessione dallo Stato). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004 - art. 91, comma 1
«Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile»
Le cose di interesse numismatico ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini sono automaticamente patrimonio indisponibile dello Stato indipendentemente da una specifica dichiarazione amministrativa; il ritrovamento nel sottosuolo conferisce valore archeologico e attribuisce la proprietà allo Stato.
d.lgs. n. 42 del 2004 - art. 10, comma 4, lett. b
Prevede che rientrino tra i beni culturali anche le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio; tale categoria vale anche quando non vi sia un ritrovamento nel sottosuolo.
d.lgs. n. 42 del 2004 - art. 10, comma 3, lett. a) e art. 13
Disposizioni generali sui criteri per la qualificazione dei beni culturali e sulle procedure amministrative di dichiarazione di interesse culturale; la Corte sottolinea però che per i reperti ritrovati nel sottosuolo la tutela statale opera per effetto della normativa (art. 91) anche in assenza di una formale dichiarazione.
d.lgs. n. 42 del 2004 - art. 176
Sanziona penalmente l'impossessamento di cose di interesse numismatico appartenenti allo Stato; rafforza la rilevanza penale della detenzione illecita di beni culturali numismatici.
Codice civile - artt. 822 e 826
Richiamati in relazione alla natura di demanio o patrimonio indisponibile per i beni culturali trovati nel sottosuolo o sui fondali.
Legge n. 364 del 1909
Termine temporale rilevante per la prova di acquisti anteriori: il possesso può essere legittimo se l'acquisizione risale a epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge (onere probatorio a carico del privato).
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione).
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condanna alle spese; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso.
Legge n. 103 del 2017 - art. 1, comma 64
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per fissare la sanzione di 3.000 euro.
Massime di principio
- Le monete ritrovate e riconducibili al sottosuolo o ai fondali (anche se non c'è una formale dichiarazione amministrativa) possono essere considerate patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 42/2004; la presenza di segni di incrostazione o altri elementi che suggeriscono il ritrovamento nel sottosuolo rafforza la qualificazione archeologica.
- Esiste una seconda via per qualificare monete come beni culturali: se possiedono carattere di rarità o pregio ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), indipendentemente dal luogo di ritrovamento.
- Il possesso privato è presunto illegittimo quando manca documentazione idonea a provare l'acquisizione tramite canali commerciali regolari; l'onere probatorio grava sul privato che invoca la legittimità del possesso.
- Il collezionista che produce fatture d'acquisto deve dimostrare che gli acquisti sono avvenuti tramite operatori autorizzati e registrati (registri di carico/scarico) o fornire prova di acquisizione anteriore alla legge n. 364/1909, o prova che i beni furono assegnati/ceduti dallo Stato; fatture isolate possono non essere sufficienti.
- La mera riconducibilità all'area di circolazione (es. 'monete coniate in Italia') non esclude la previsione che, se collegate a ritrovamento nel sottosuolo, appartengano allo Stato; la determinazione della provenienza deve essere valutata con elementi oggettivi (per es. incrostazioni, relazione tecnica).
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe prioritariamente acquisire e documentare la catena di provenienza (certificati di vendita, registri dei venditori, perizie commerciali, documentazione antecedente al 1909), oltre a contestare compiutamente ogni elemento tecnico che colleghi i reperti al sottosuolo italiano.
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