Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conferimento, in più procedure regionali, di incarichi dirigenziali relativi alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica. La corte d'appello aveva ritenuto illegittimi gli iter di conferimento degli incarichi per gli anni 2007 e 2010, perché la Regione aveva attribuito gli incarichi con formule di stile, senza una vera comparazione tra candidati e senza motivazione delle scelte, condannando l'ente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance. Per il terzo incarico del 2013, invece, la domanda era stata rigettata perché il dirigente non avrebbe potuto comunque ottenere l'incarico, essendo prossimo al pensionamento e non potendo garantire la durata minima prevista dal regolamento. La Regione ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) ha sostenuto che la formula usata per il conferimento dell'incarico non fosse vuota, ma conforme alla normativa regionale e alla natura fiduciaria della scelta del dirigente più idoneo, senza obbligo di comparazione formale; 2) ha dedotto violazione dell'onere della prova e delle regole sulle prove, assumendo che il lavoratore non avesse dimostrato un concreto livello di probabilità di conseguire l'incarico, requisito necessario per il risarcimento da perdita di chance; 3) ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d'appello avrebbe ignorato che altri candidati avevano requisiti superiori. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che, per l'incarico del 2013, la Regione aveva illegittimamente aperto la selezione anche a professionalità esterne nonostante egli fosse interno e idoneo, e che la corte d'appello avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla legge o dall'avviso, ossia la permanenza in servizio per l'intera durata dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando che, nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali impone valutazioni comparative, adeguata partecipazione e motivazione delle scelte, sicché la tesi della piena discrezionalità e dell'assenza di confronto tra candidati non era condivisibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo della Regione, rilevando che il danno da perdita di chance non può essere liquidato automaticamente sulla sola base dell'illegittimità della procedura: occorre dimostrare, almeno in termini di elevata probabilità prossima alla certezza, che il lavoratore avrebbe conseguito il risultato utile, mentre nel caso concreto la corte territoriale aveva finito per assumere che tutti i candidati avessero chance uguali, senza una prova specifica di una probabilità concreta e significativa in capo al dirigente. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il ricorso incidentale del lavoratore, perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: l'impossibilità di garantire la durata minima dell'incarico, oltre al profilo della prossimità alla quiescenza, e comunque perché il relativo accertamento di fatto non era censurabile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo integralmente la domanda risarcitoria originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato come clausola generale che, insieme alla buona fede, vincola la pubblica amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali
richiamato come clausola generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla perdita di chance
invocato dalla ricorrente principale in relazione alla valutazione delle prove
invocato dalla ricorrente principale in relazione alla valutazione delle prove
indica che il conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato deve avvenire secondo criteri di massima, comparazione e motivazione
art. 20 legge reg. Lazio n. 6/2002
norma regionale richiamata quale base del sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali
art. 162 regolamento reg. n. 1/2001
norma regolamentare regionale richiamata per disciplinare requisiti, durata e modalità di conferimento degli incarichi
art. 22 comma 36 legge n. 724/1994
richiamato dalla sentenza d'appello per limitare gli accessori sul risarcimento
richiamato per la decisione nel merito dopo la cassazione, senza necessità di rinvio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi per violazione di legge
parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 97 Cost.
richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento che informano la scelta del dirigente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali non è rimesso a una discrezionalità insindacabile: l'amministrazione deve rispettare criteri di correttezza e buona fede, effettuare una valutazione comparativa tra i candidati e rendere esplicite le ragioni della scelta.
- Il dirigente che lamenti un illegittimo mancato conferimento dell'incarico non ha diritto all'attribuzione giudiziale del posto, ma può chiedere il risarcimento del danno se prova l'inadempimento dell'amministrazione e il nesso causale tra illegittimità e pregiudizio.
- Il danno da perdita di chance non deriva automaticamente dall'illegittimità della procedura selettiva: occorre provare una concreta e non meramente ipotetica probabilità di conseguire il beneficio, secondo un livello di probabilità elevato e prossimo alla certezza.
- La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance presuppone prima l'accertamento dell'esistenza della chance concreta; non può essere utilizzata per colmare integralmente la mancanza di prova sul punto.
- Se il giudice di merito fonda la liquidazione sulla mera equiparazione delle probabilità tra tutti i concorrenti, senza dimostrazione di una chance specifica e qualificata in capo al danneggiato, la decisione incorre in errore di diritto.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; restano inoltre insindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se adeguatamente motivati.
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