Cassazione Civile, Ordinanza n. 30808/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme percepite a titolo di pensione integrativa erogata dall'INPS per gli anni d'imposta 2009-2013, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale agevolato previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005 (aliquota del 15% riducibile) e non la tassazione ordinaria applicata dall'Ufficio nella misura dell'87,5% della prestazione. L'Agenzia non rispondeva all'istanza, formando silenzio-rifiuto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 156, L. n. 205/2017 e degli artt. 11 e 23 d.lgs. n. 252/2005, per avere la CTR richiamato impropriamente la legge di bilancio 2018; 2) violazione degli artt. 11 e 23 d.lgs. n. 252/2005 e omesso esame, per avere la CTR ritenuto non applicabile alla pensione integrativa la disciplina agevolata invocata, sul presupposto che per i montanti maturati fino al 30.09.1999 continuasse ad applicarsi la previgente disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la CTR aveva correttamente escluso l'applicabilità del regime agevolato del d.lgs. n. 252/2005 alle prestazioni riferite a montanti maturati entro il 30 settembre 1999, trattandosi di un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" INPS soppresso dal 1 ottobre 1999. Il richiamo alla L. n. 205/2017 è stato considerato solo argomentazione rafforzativa, non decisiva. È stato confermato che tali prestazioni restano soggette alla disciplina previgente, con tassazione ordinaria nei limiti dell'87,5% dell'ammontare corrisposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in dispositivo, è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base dell'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente versate.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
prevede il regime fiscale agevolato delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari, ritenuto però non applicabile al caso di specie perché riferito a montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007 o comunque in un diverso regime soggettivo/temporale.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa"
la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte discriminatoria, ma la Cassazione precisa che ciò non comporta automaticamente l'applicazione del regime agevolato del d.lgs. n. 252/2005 a tutti i casi di pensioni integrative dei dipendenti pubblici.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: [...] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
per i "vecchi iscritti" a fondi soppressi, i montanti maturati entro la data indicata restano assoggettati al regime tributario previgente.
art. 23, comma 5, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti"
il nuovo regime fiscale si applica solo alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007 in poi.
art. 64, L. 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione, dal 1 ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti del parastato, incluso quello gestito dall'INPS.
art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205
"A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti"
il richiamo è utilizzato come argomento rafforzativo della conclusione di inapplicabilità del regime agevolato nel caso concreto.
d.lgs. 5 dicembre 1993, n. 124
richiamato quale base del regime fiscale previgente applicato alle prestazioni maturate entro il 30 settembre 1999.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le prestazioni di previdenza complementare occorre distinguere il regime fiscale in base al momento di maturazione dei montanti: il d.lgs. n. 252/2005 si applica alle quote maturate dal 1 gennaio 2007, mentre per i montanti anteriori continua a valere la disciplina previgente.
- Nei rapporti relativi a "vecchi iscritti" e a "vecchi fondi" soppressi, la sopravvenienza di una disciplina più favorevole non comporta automaticamente il suo estendersi ai montanti già maturati prima della data di decorrenza prevista dalla legge.
- Il richiamo a una disposizione successiva che disciplina espressamente il regime dei dipendenti pubblici può valere come conferma interpretativa del sistema, ma non altera il criterio decisivo di riparto temporale dei montanti e delle prestazioni.
- Quando la decisione di merito applica correttamente il criterio temporale e il regime previgente alle prestazioni maturate prima della data di decorrenza del nuovo sistema, il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge è destinato al rigetto.
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