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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32717/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il pagamento di differenze retributive maturate tra dicembre 2004 e novembre 2014, con riferimento al computo di ferie godute, tredicesima, permessi retribuiti, malattia, infortunio e trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo indicato in € 20.099,12. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che nella retribuzione globale di fatto dovessero essere incluse le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e l’indennità di sede disagiata, percepite con continuità. La Corte d'appello, invece, accogliendo il gravame della società, ha escluso la natura retributiva dell’indennità di sede disagiata, qualificandola come rimborso spese forfettario correlato alle spese di raggiungimento della sede e non alle modalità della prestazione, e ha ridotto la somma dovuta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo dell’efficacia riflessa di numerose precedenti sentenze passate in giudicato che, in controversie analoghe, avevano ritenuto computabile l’indennità nella retribuzione globale di fatto; nonché omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c., degli artt. 416 e 115 c.p.c., deducendo che l’indennità fosse erogata in modo continuativo, fosse presente nelle buste paga, fosse assoggettata a ritenute e che la prestazione fosse resa in turni, con conseguente operatività del principio di non contestazione; (3) violazione e falsa applicazione delle clausole del c.c.n.l. metalmeccanico (artt. 5, 9 e 10 del titolo III e 3 e 7 del titolo IV), sostenendo che la retribuzione globale di fatto dovesse includere indennità varie costantemente erogate, escluse solo se accessorie a particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo; (4) nullità di atti della fase di merito per mancata considerazione delle decisioni prodotte e per preteso difetto di motivazione nel ricalcolo delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull’efficacia riflessa dei giudicati altrui, affermando che il giudicato non vincola i terzi salvo situazioni giuridiche dipendenti o subordinate e che tale efficacia non può essere estesa all’interpretazione di clausole di un contratto collettivo o di un accordo aziendale, per la quale esiste lo specifico strumento dell’accertamento pregiudiziale ex art. 420-bis c.p.c. Ha poi escluso sia l’omesso esame di fatti decisivi sia la violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva esaminato le buste paga e che il ricorrente pretendeva soltanto una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Sul piano sostanziale ha condiviso la qualificazione dell’indennità di sede disagiata come compenso avente funzione risarcitoria/rimborso spese, poiché erogato forfettariamente, senza necessità di giustificativi, correlato alla distanza della sede e periodicamente adeguato al costo del carburante. Ha inoltre escluso che il principio di non contestazione potesse incidere sulla qualificazione giuridica della voce retributiva, riservata al giudice. Infine, ha negato la nullità della decisione impugnata, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la documentazione e motivato il proprio dissenso rispetto alle sentenze invocate dal lavoratore. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non estende automaticamente i suoi effetti ai terzi; può rilevare verso estranei solo in presenza di situazioni giuridiche dipendenti o subordinate e di un accertamento non suscettibile di diverso esito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere il perimetro del giudicato, ma escluso che esso possa vincolare soggetti rimasti estranei o imporre l’interpretazione di clausole collettive in altri giudizi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate come censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma ritenute infondate perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all’onere della prova, ma ritenuto non violato poiché la Corte di merito aveva valutato la documentazione e la contestazione riguardava soprattutto la qualificazione giuridica della voce corrisposta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per desumere l’asserita continuità della corresponsione dell’indennità, ma la Corte ha ritenuto la censura inidonea a scardinare l’accertamento di merito.

  • art. 2721 c.c.

    Menziionato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la non contestazione di alcuni fatti allegati, ma la Corte ha chiarito che la non contestazione opera sui fatti e non sulla qualificazione giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o prove legali male valutate; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 420-bis c.p.c.

    Indicato come speciale strumento per l’accertamento pregiudiziale sull’interpretazione dei contratti collettivi; evita che l’interpretazione assuma portata erga omnes al di fuori dei casi previsti.

  • art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per i contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall’ARAN, quale meccanismo parallelo all’accertamento pregiudiziale in materia di interpretazione collettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in un diverso processo non è normalmente opponibile ai terzi; può spiegare efficacia riflessa solo se il soggetto estraneo è titolare di una posizione dipendente o subordinata e non di un rapporto autonomo e indipendente.
  • L’interpretazione di clausole del contratto collettivo o di un accordo aziendale non può essere resa vincolante erga omnes attraverso il solo richiamo a precedenti giudicati tra altre parti; per la nomofilachia collettiva opera, nei casi previsti, l’accertamento pregiudiziale ex art. 420-bis c.p.c.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare la lettura del materiale istruttorio.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non si estende alla qualificazione giuridica della voce corrisposta, che resta riservata al giudice.
  • Una voce erogata in modo forfettario, collegata alla distanza della sede di lavoro e finalizzata a compensare le spese di trasferimento senza necessità di giustificativi, può essere qualificata come rimborso spese/risarcimento e non come elemento della retribuzione globale di fatto.
  • Quando il giudice di merito interpreta in modo plausibile la disciplina collettiva e la documentazione di causa, tale interpretazione è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per specifici vizi di legittimità, non mediante una mera diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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