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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11312/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica vantati originariamente nei confronti di un Comune. Il Tribunale aveva revocato il decreto ritenendo non provato il credito, salvo una singola fattura di importo minimo. In appello la cessionaria ha ottenuto la riforma integrale della decisione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Comune, con ricorso per cassazione, ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il credito originario era inesistente e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva o comunque irrilevante la contestazione della controparte, oltre a lamentare una tardiva contestazione documentale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza, deducendo una falsa percezione della realtà e un travisamento della prova in ordine alla cessazione della fornitura e al subentro di altro fornitore; 3) nullità per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare le questioni di irregolarità/invalidità dei contratti; 4) violazione dell'art. 191 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1418 e 1346 c.c., per assumere la nullità del contratto di fornitura per difetto di copertura finanziaria; 5) violazione delle norme sulla cessione nei confronti della pubblica amministrazione e del d.lgs. 163/2006, sostenendo che la cessione fosse inefficace perché il Comune avrebbe tempestivamente notificato l'opposizione alla cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non autosufficiente e, per parte, diretto contro una mera ricostruzione delle difese di controparte e non contro la ratio decidendi; ha escluso che ricorresse una corretta deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ha osservato che la doglianza sulla non contestazione non riguardava fatti, ma argomenti difensivi e valore probatorio dei documenti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e invocava un travisamento della prova fuori dai limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei casi consentiti, attiene alla svista sul fatto probatorio e non alla diversa lettura delle risultanze. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la motivazione della sentenza d'appello non era assente né apparente, avendo il giudice spiegato perché non condivideva il primo giudice e perché le questioni sulla validità dei contratti erano assorbite. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove, non risulta contestato dove fossero state dedotte nei precedenti gradi, e comunque si risolvevano in richieste di nuovo giudizio di merito; inoltre, la censura sulla cessione confondeva la cessione del contratto con la cessione del credito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi o mira solo a contestare il valore probatorio dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità; non è consentito usarla come veicolo per ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non è sufficiente se il motivo non indica specificamente l'errore del giudice di merito e il contenuto degli atti su cui si fonda.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la contestazione tempestiva dei fatti; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato per affermare la tempestività delle contestazioni; il motivo è stato respinto perché non autosufficiente e non pertinente rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato come termine perentorio per la contestazione; la Corte non ha accolto la tesi e ha comunque fondato l'inammissibilità sulla difformità della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo che non si traduce in una critica specifica alla decisione impugnata è un "non motivo" e determina inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; i rinvii generici agli atti di causa non bastano.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o mancante non ricorre quando la sentenza espone, in modo percepibile, l'iter logico-giuridico seguito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va dedotto con precisione; non può essere surrettiziamente trasformato in censura di motivazione o di valutazione delle prove.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle circostanze di fatto già vagliate dal giudice di merito.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per nullità della sentenza e travisamento della prova, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure non rispettavano i limiti del vizio denunciato.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    La motivazione insufficiente non è più denunciabile nel testo vigente; la Corte ha escluso che la doglianza rientrasse nei confini attuali del vizio motivazionale.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei casi in cui si tratti di svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto.

  • art. 1260 c.c.

    La vicenda è ricondotta alla disciplina della cessione del credito, non a quella della cessione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità del contratto di fornitura; la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile in cassazione per come proposta.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato insieme alla nullità del contratto per difetto di causa/oggetto; la Corte ha escluso di poter accogliere una simile censura perché nuova e di fatto.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Invocato per sostenere la nullità delle obbligazioni assunte dall'ente in assenza di copertura finanziaria; la questione è stata considerata nuova e comunque non deducibile nei termini proposti.

  • art. 70 R.D. n. 2440 del 1923

    Richiamato per sostenere l'inefficacia della cessione verso la pubblica amministrazione; la Corte ha rilevato l'inconferenza rispetto alla cessione del credito in esame.

  • art. 9, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248

    Citato dal ricorrente a sostegno dell'inefficacia della cessione; la censura è stata dichiarata inammissibile e ritenuta non pertinente alla fattispecie.

  • art. 117 d.lgs. 163/2006

    Invocato per contestare la cessione nei confronti dell'ente pubblico; la Corte ha ritenuto che la fattispecie riguardasse una cessione di credito, non una cessione di contratto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure rivolte a passaggi meramente ricostruttivi delle difese di parte non integrano un valido motivo e sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessario dedurre un reale errore di percezione o un'erronea applicazione dei criteri legali di valutazione, non una diversa lettura delle prove.
  • Il travisamento della prova non coincide con la contestazione della valutazione logica del documento o della sua attendibilità; nei casi di svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, non la cassazione per violazione di legge.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; se il giudice espone le ragioni dell'accoglimento o del rigetto, la censura ex art. 132 c.p.c. è inammissibile.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove di fatto o di diritto che presuppongano accertamenti non svolti nei gradi di merito e che non risultino specificamente dedotte e riproposte; il ricorso deve indicare con precisione dove la questione sia stata trattata nei precedenti gradi.
  • La cessione del credito va tenuta distinta dalla cessione del contratto: le difese che attaccano la validità o l'efficacia di un contratto di fornitura non sono automaticamente pertinenti quando l'oggetto del giudizio riguarda il solo credito ceduto.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia deve essere formulata come tale e con specifica indicazione del fatto processuale decisivo omesso; non può essere mascherata da critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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