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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La lite nasce dalla gestione e dal dissesto di una società a responsabilità limitata le cui quote erano state in parte intestate fiduciariamente e, per una quota rilevante, sottoposte a sequestro giudiziario. Secondo la prospettazione dell'attore, un amministratore della società aveva posto in essere operazioni distrattive dell'azienda sociale e, poco dopo il sequestro delle quote, era stata convocata un'assemblea che aveva deliberato l'azzeramento del capitale e la sua ricostituzione, con conseguente estromissione dei titolari delle quote sequestrate. L'attore deduceva inoltre che tali operazioni avevano condotto al fallimento della società e chiedeva il risarcimento del danno pari al valore delle quote di cui assumeva la soppressione illecita. Il primo giudice aveva ritenuto responsabile solo l'amministratore che aveva gestito le operazioni distrattive e societarie; la corte d'appello ha poi esteso la responsabilità anche al custode giudiziario delle quote sequestrate, ritenendo che avesse colposamente cooperato alla soppressione delle quote votando l'azzeramento del capitale e omettendo di esercitare l'opzione sulle nuove quote. Nel ricorso principale il danneggiato ha censurato l'esclusione di responsabilità del notaio che aveva verbalizzato l'assemblea, del consulente che aveva assistito la costituzione della nuova società cessionaria del ramo d'azienda, dell'amministratore di una delle società intestatarie di quote e dell'amministratore di altra società partecipante all'operazione, sostenendo che tutti costoro avevano concorso, anche con condotte distinte, al medesimo fatto dannoso e dovessero rispondere solidalmente ex art. 2055 c.c. Ha inoltre contestato la statuizione sulle spese nei confronti di una parte contumace e la liquidazione del compenso per la fase di trattazione in appello. Nel ricorso incidentale la custode giudiziaria delle quote ha dedotto, tra l'altro, la novità della domanda proposta in appello, il difetto di legittimazione attiva del danneggiato, l'insussistenza della propria responsabilità, l'erronea applicazione dell'art. 2055, comma 3, c.c. e l'erronea quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo del ricorso principale, limitatamente alla censura sulle spese di lite liquidate in favore di un appellato contumace, statuendo la cassazione senza rinvio di quel capo perché una parte rimasta contumace non può ottenere la condanna alle spese se non ha effettivamente svolto attività difensiva e quindi non le ha sostenute. Ha rigettato il quarto motivo del ricorso principale e ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto. Ha inoltre rigettato integralmente il ricorso incidentale della custode giudiziaria, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Restano ferme tutte le altre statuizioni della sentenza d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e i controricorrenti contro i quali aveva proposto i motivi, mentre la ricorrente incidentale è stata condannata a rimborsare al controricorrente principale le spese del giudizio di cassazione. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2055 c.c.

    La solidarietà tra più autori di un fatto illecito rileva nel rapporto esterno con il danneggiato quando le condotte concorrono causalmente al medesimo evento dannoso; la graduazione delle colpe attiene invece ai rapporti interni tra condebitori e non può essere introdotta dal danneggiato se non viene in rilievo un'azione di regresso o un'espressa domanda del condebitore.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana per il danno ingiusto derivante dalle condotte di distrazione patrimoniale e soppressione delle quote.

  • art. 43 c.p.

    È evocato nel motivo di ricorso come parametro della componente soggettiva del concorso nel fatto illecito, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione in punto di responsabilità dei convenuti esclusi.

  • art. 27 legge notarile

    L'obbligo del notaio di prestare il ministero trova limite negli atti nulli o comunque illegittimi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale limite non fosse superato, poiché l'assemblea era regolarmente convocata e costituita e il custode partecipava con autorizzazione giudiziale.

  • art. 28 legge notarile

    Richiamato insieme all'art. 27 legge notarile, senza che la Corte ravvisi una violazione nell'operato del notaio per la redazione del verbale assembleare.

  • art. 388 c.p.

    È menzionato come riferimento al reato che, secondo la parte ricorrente, sarebbe stato integrato dalla soppressione delle quote sequestrate; la Corte non affronta il profilo penale nel merito, ma valuta l'assenza di responsabilità civile dei convenuti esclusi.

  • artt. 2471-bis e 2352 c.c.

    Sono richiamati per affermare la presenza del custode giudiziario all'assemblea e la sua legittimazione a esercitare il voto sulle quote sequestrate.

  • art. 2476 c.c.

    È menzionato come oggetto dell'autorizzazione giudiziale conferita al custode per l'esercizio delle azioni sociali.

  • art. 2482-ter c.c.

    Costituisce la base assembleare per i provvedimenti di riduzione e ricostituzione del capitale sociale deliberati nell'assemblea contestata.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa le abbia effettivamente sostenute; non è legittima la liquidazione in favore di una parte contumace che non abbia svolto difesa e non abbia sopportato spese.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È il fondamento della cassazione senza rinvio del capo sulle spese liquidate in favore della parte contumace, poiché la decisione è stata resa in difetto del potere di attribuire tali spese.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La fase di trattazione può essere liquidata anche in appello quando siano state svolte attività difensive riconducibili alle note d'udienza o ad analoghe memorie illustrative, pur in assenza di istruttoria.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato, insieme al nuovo art. 360 c.p.c., per la preclusione al motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme e le censure che mirano a una rivalutazione del fatto sono improponibili in sede di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice decide su prove non dedotte o viola il principio di non contestazione; non consente di sindacare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce un regime di valutazione diverso da quello legale; non è mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo incidentale, ma la Corte esclude ogni omessa pronuncia, rilevando che il danno era stato effettivamente motivato e liquidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In sede di responsabilità aquiliana, il danneggiato può chiedere la condanna solidale di più soggetti quando alleghi e dimostri che le loro condotte, anche diverse tra loro, hanno concorso causalmente al medesimo evento dannoso; la ripartizione interna delle colpe non è oggetto della pretesa del creditore, ma dei rapporti di regresso tra condebitori.
  • La verifica della legittimazione ad agire per risarcimento del danno avviene in base alla prospettazione del soggetto come danneggiato; la contestazione circa la titolarità sostanziale del bene o del diritto incide sul merito della domanda, non sulla legitimatio ad causam.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché l'accertamento del fatto storico e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute decisive spettano al giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio, ma solo per errori che attengano al regime legale di acquisizione o valutazione della prova.
  • La condanna alle spese di lite non può essere pronunciata in favore di una parte contumace che non abbia svolto attività difensiva e non abbia quindi sostenuto spese effettive; il relativo capo, se adottato, è cassabile senza rinvio.
  • La liquidazione del compenso professionale per la fase di trattazione in appello è legittima quando nel processo siano state svolte attività difensive riconducibili a memorie o note di udienza, anche in assenza di istruttoria.
  • La graduazione delle colpe tra corresponsabili ex art. 2055, comma 3, c.c. riguarda i soli rapporti interni tra debitori e non può essere richiesta dal danneggiato in assenza di un'espressa domanda di regresso o di una domanda tempestivamente proposta dalla parte legittimata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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