Cassazione Civile, Ordinanza n. 33001/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da una società di riscossione contro il decreto del giudice delegato che aveva ammesso al passivo, solo in chirografo, i crediti per interessi di mora maturati su crediti tributari già ammessi in privilegio. La società sosteneva che, nel ricorso di insinuazione, erano stati già indicati gli elementi utili a determinare gli interessi richiesti al privilegio: estratti di ruolo, prospetti di ripartizione, date di notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, codici tributo, anni di riferimento, importi degli interessi e distinta indicazione rispetto all’aggio. Denunciava quindi l’erroneità della decisione del tribunale che aveva ritenuto la domanda indeterminata per mancata indicazione del tasso annuale applicabile, delle modalità di calcolo e della data di scadenza degli interessi, e che aveva escluso la possibilità di sopperire con poteri officiosi del collegio. Con i primi due motivi di ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 93 l. fall., 2749 c.c., 54 l. fall. e 30 d.P.R. 602/1973, sostenendo sia che la domanda era sufficientemente specifica alla luce della documentazione allegata, sia che il tasso di interesse non incideva sul rango privilegiato del credito. Gli ulteriori motivi, relativi alle spese, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente fondati. Ha affermato che l’oggetto della domanda di insinuazione al passivo va individuato anche attraverso i documenti allegati e che, per gli interessi da cartella esattoriale, non è necessario indicare puntualmente i saggi di interesse via via modificati se la base giuridica del credito e gli elementi di calcolo sono già desumibili dagli atti prodotti. Ha inoltre chiarito che il privilegio si estende agli interessi anche oltre il biennio richiamato dall’art. 2749 c.c., secondo la disciplina speciale dell’art. 54 l. fall. e dell’art. 30 d.P.R. 602/1973, sino ai limiti temporali previsti da tali norme. È stata quindi cassata la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto, relativi alle spese di merito, sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
È la base dell’opposizione allo stato passivo, utilizzata per contestare l’esclusione del privilegio sugli interessi.
La domanda di insinuazione va valutata anche alla luce dei documenti allegati; la genericità non può essere affermata se gli elementi necessari alla determinazione del credito sono già ricavabili dagli atti.
Richiama il limite temporale di estensione del privilegio agli interessi, ma non esclude la disciplina speciale fallimentare che consente l’estensione oltre il biennio nei termini previsti.
Disciplina l’estensione del privilegio agli interessi nel fallimento, equiparando la dichiarazione di fallimento al pignoramento e richiamando l’art. 2749 c.c.
Gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento, al tasso fissato annualmente con decreto ministeriale.
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità della procura per difetto di specialità, ritenendo sufficiente la procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso.
In caso di dubbio sulla riferibilità della procura, va privilegiata l’interpretazione che consenta all’atto di produrre effetti.
Richiamato in funzione conservativa nella interpretazione della procura al ricorso per cassazione.
Le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche, analoghe a quelle dell’art. 93 l. fall., non richiedono l’indicazione analitica dei saggi di interesse via via mutati se la base giuridica del credito è esposta chiaramente.
Richiamato nei motivi sulle spese, poi assorbiti.
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933
Richiamato nei motivi sulle spese, poi assorbiti.
Richiamato nei motivi sulle spese, poi assorbiti.
Richiamato nei motivi sulle spese, poi assorbiti.
Massime di principio
- La domanda di insinuazione al passivo va apprezzata non solo sul testo dell’istanza, ma anche sui documenti allegati: se da essi risultano gli elementi necessari alla quantificazione del credito, non può essere dichiarata indeterminata per mera sinteticità dell’esposizione.
- Per gli interessi accessori di un credito tributario, non è necessario indicare in modo analitico tutti i saggi di interesse succedutisi nel tempo, quando la base giuridica del credito e i dati fattuali consentono il calcolo aritmetico dell’importo.
- Nel fallimento, l’estensione del privilegio agli interessi segue una disciplina speciale che, per i crediti tributari iscritti a ruolo, si coordina con l’art. 30 d.P.R. 602/1973 e non può essere negata sul presupposto che oltre il biennio di cui all’art. 2749 c.c. gli interessi siano comunque sempre estranei al privilegio.
- La mancata specificazione di alcuni criteri di calcolo non rileva, ai fini del rango del credito, quando l’importo degli interessi è comunque stato ammesso al passivo e la contestazione riguarda solo la qualità del credito e non il quantum.
- La procura al ricorso per cassazione apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso deve ritenersi valida salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; nei casi dubbi opera un criterio conservativo.
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