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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06056/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’azione esecutiva promossa da una lavoratrice per ottenere dalla camera di commercio il rimborso di una somma che assumeva di avere indebitamente versato all’erario in occasione della liquidazione di un importo riconosciutole dal giudice amministrativo come ristoro per il ritardo con cui era stata assunta a tempo determinato. L’ente proponeva opposizione a precetto e otteneva ragione nei primi gradi, con affermazione della tassabilità della somma ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, sul rilievo che il ristoro fosse commisurato alle retribuzioni perse. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il giudicato amministrativo avesse qualificato il danno come perdita di chance e quindi non reddito tassabile; violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la corte territoriale rimesso in discussione la natura del risarcimento già coperta da giudicato esterno; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la sentenza amministrativa avesse in realtà riconosciuto un danno a-reddituale da perdita di chance; e, ancora, omesso esame del fatto che l’assunzione della lavoratrice fosse intervenuta solo dopo la temporanea copertura del posto da parte di altra persona, circostanza che escluderebbe la qualificazione del ristoro come sostitutivo di retribuzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la somma riconosciuta dal giudice amministrativo non costituiva risarcimento da perdita di chance, bensì ristoro della mancata percezione di redditi da lavoro dipendente: il giudice amministrativo aveva infatti parametrato il danno alle retribuzioni perdute, includendo anche TFR, contribuzione previdenziale, rivalutazione e interessi. In tale prospettiva la somma rientra nell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, che assoggetta a tassazione i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità risarcitorie per perdita di redditi, con esclusione dei soli danni emergenti. La Corte ha poi dichiarato inammissibili i motivi formulati come omesso esame di fatto decisivo, perché in realtà diretti a contestare valutazioni interpretative e giuridiche, non un fatto storico in senso naturalistico. Ha inoltre respinto l’eccezione sulla procura del controricorrente, rilevando che il conferimento del mandato risultava dallo statuto e dal regolamento dell’ente. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    i proventi conseguiti in sostituzione di redditi... e le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    Le somme erogate al lavoratore che sostituiscono redditi non percepiti o risarciscono la perdita di redditi futuri sono imponibili; resta escluso solo il ristoro del danno emergente, non collegato alla mancata percezione di reddito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno sul contenuto e sulla natura del credito risarcitorio impedisce una diversa ricostruzione del titolo nel giudizio successivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare la qualificazione fiscale del ristoro.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente richiede una reale mancanza del percorso argomentativo, non ravvisabile quando la decisione espone, anche sinteticamente, la ragione del decisum.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non è nulla solo perché concisa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso, non questioni interpretative o argomentazioni difensive.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le indennità e i risarcimenti erogati in connessione con un rapporto di lavoro sono tassabili quando abbiano funzione sostitutiva di redditi non percepiti o reintegrino un lucro cessante; non lo sono, invece, se riparano un danno emergente autonomo rispetto al reddito.
  • Per distinguere tra danno emergente e perdita di redditi occorre guardare alla concreta causa del pagamento e alla sua quantificazione: se il ristoro è parametrato alle retribuzioni perse, al TFR e alle contribuzioni, esso è indice di sostituzione del reddito.
  • Il giudicato esterno che abbia definito la natura del credito impedisce che, nel giudizio successivo, si attribuisca al medesimo titolo una diversa qualificazione incompatibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la ricostruzione giuridica o interpretativa del giudice di merito, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, rende comprensibile la ratio decidendi e consente il controllo della correttezza logico-giuridica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiTributiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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