Cassazione Civile, Ordinanza n. 06199/2025 del 08/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017. La Corte d'Appello di Ancona aveva accolto la domanda di una docente, riformando il primo grado, e aveva ritenuto che il contratto collettivo integrativo nazionale del 8 aprile 2016 dovesse essere interpretato nel senso che, in ciascuna fase delle operazioni di trasferimento e per ciascuna preferenza territoriale espressa, dovesse prevalere il punteggio del docente rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede, senza che l'ordine delle preferenze potesse incidere sulla scelta finale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNI 8.4.2016, sostenendo che il testo e la ratio della norma imponessero che i punteggi operassero solo all'interno dell'ordine delle precedenze stabilito dall'allegato I; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., censurando l'uso dell'art. 1367 c.c. da parte della Corte territoriale e affermando che il criterio di conservazione del contratto collettivo poteva essere impiegato solo dopo che fossero risultati inutili l'interpretazione letterale, la ricerca dell'intenzione comune e la lettura sistematica del testo. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché l'interpretazione dei contratti integrativi del pubblico impiego non è censurabile come violazione di legge collettiva nei medesimi termini dei contratti nazionali, ma solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale; il secondo perché il ricorso non era corredato dal deposito integrale del contratto collettivo integrativo, né indicava dove fosse stato prodotto nei precedenti gradi, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha affermato che la denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali, mentre i contratti integrativi, per la loro natura decentrata e la mancanza del regime di pubblicità ex art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, possono essere scrutinati solo nei limiti dei canoni ermeneutici e del vizio motivazionale. Inoltre, ha rilevato che il ricorso non rispettava l'onere di specificità perché non conteneva il testo integrale del contratto integrativo né la sua localizzazione negli atti di causa. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e non sono state poste a carico dell'Amministrazione statale le conseguenze dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'esonero delle amministrazioni statali dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006
la censura di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è ammissibile, nel settore pubblico, solo per i contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi il controllo di legittimità resta limitato ai canoni ermeneutici e, nei limiti applicabili, al vizio motivazionale.
è richiamato quale base del regime processuale delle controversie di pubblico impiego e del diverso trattamento tra contratti collettivi nazionali e integrativi.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
il particolare regime di pubblicità è previsto per i contratti collettivi nazionali e non per quelli integrativi, con conseguente diversa accessibilità e onere di produzione in giudizio.
art. 6 del CCNI 8 aprile 2016
norma contrattuale oggetto di interpretazione nel giudizio, rispetto alla quale il ricorrente sosteneva che i punteggi dovessero operare solo all'interno dell'ordine delle precedenze e secondo l'allegato I.
richiamato come criterio letterale di interpretazione del contratto collettivo integrativo.
richiamato come criterio sistematico di interpretazione del contratto collettivo integrativo.
richiamato dalla decisione di merito come canone di buona fede nell'interpretazione contrattuale.
richiamato come criterio di conservazione del contratto, che il ricorrente sosteneva non potesse operare se non dopo l'infruttuoso ricorso ai canoni letterale e sistematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego è deducibile come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. solo per i contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi hanno natura decentrata e la loro interpretazione è affidata al giudice di merito, salvo il controllo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o, nei limiti consentiti, per vizio motivazionale.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo deve produrne il testo integrale o indicare specificamente dove esso sia stato acquisito nel giudizio di merito; non è sufficiente il richiamo a singoli stralci riportati nella sentenza impugnata.
- Il controllo di legittimità sull'interpretazione contrattuale richiede la disponibilità dell'intero testo negoziale, perché la valutazione non può essere costruita su frammenti isolati delle clausole.
- Il criterio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. non opera in modo autonomo e prioritario, ma si colloca nell'ambito dell'interpretazione complessiva del testo contrattuale, da svolgersi secondo i canoni letterale e sistematico.
- Le amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito non sono assoggettate all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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