Sentenza del 11/05/2017 n. 11676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Primo: ha contestato l’ammissibilità del ricorso collettivo dei contribuenti contro distinti avvisi, sostenendo che occorressero 31 ricorsi separati. Secondo: ha sostenuto che le nuove tariffe Tarsu potevano applicarsi dal 1° gennaio 2005 perché deliberate prima dell’approvazione del bilancio comunale, richiamando la disciplina che consente agli enti locali di approvare tariffe entro il termine previsto per il bilancio. Gli avvisi derivavano da delibere comunali adottate nel 2005; la delibera n. 40 di rideterminazione della tariffa è del 16 giugno 2005 e il bilancio previsionale fu approvato il 21 giugno 2005, oltre il termine legale del 31 maggio 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando l’esito favorevole ai contribuenti disposto dalla CTR, che aveva accolto il loro appello contro la pronuncia di inammissibilità della Commissione tributaria provinciale di Latina. Il primo motivo è stato rigettato: nel processo tributario è ammissibile il ricorso congiunto di più contribuenti contro distinti atti impositivi quando le controversie riguardano questioni identiche. Anche il secondo motivo è stato rigettato: le tariffe deliberate oltre il termine legale per l’approvazione del bilancio non potevano applicarsi all’anno 2005; il bilancio di Aprilia era stato approvato dopo la scadenza del 31 maggio 2005 e la tariffa del 16 giugno 2005 non poteva quindi produrre effetti per quell’anno. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti in cassazione.
Norme richiamate
Art. 103 c.p.c. e art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa
Le regole del processo civile sul litisconsorzio facoltativo si applicano al processo tributario nei limiti di compatibilità. Più contribuenti possono impugnare con un unico ricorso atti impositivi distinti se le controversie dipendono dalla soluzione delle medesime questioni.
Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
l'applicazione retroattiva si pone in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3 che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono.
La regola di irretroattività tributaria si applica anche alle delibere e ai regolamenti comunali: in via generale, le modifiche dei tributi periodici operano dal periodo d’imposta successivo, salvo una specifica disciplina legislativa che consenta un diverso effetto.
Art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ne deriva che non possono trovare applicazione per l'anno 2005 le tariffe approvate con Delib. giunta comunale 16 giugno 2005, n. 40, e ciò in quanto tale Delib. è stata adottata oltre il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.
Le tariffe locali possono avere effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se approvate entro il termine statale per il bilancio di previsione. Se il termine non è rispettato, resta prorogata la tariffa precedente e quella deliberata tardivamente non si applica a quell’anno.
Art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 151, comma 1 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.
La disposizione individua il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione; per il bilancio 2005, tuttavia, il termine era stato prorogato dalle norme indicate dalla Corte.
Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e art. 1 del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 maggio 2005.
Per l’anno 2005 il termine rilevante per approvare il bilancio di previsione, e quindi per deliberare tempestivamente le tariffe con effetto dal 1° gennaio, era il 31 maggio 2005.
Massime di principio
- Nel processo tributario è possibile riunire in un ricorso le impugnazioni di più contribuenti contro atti distinti quando le questioni sostanziali sono identiche e la loro soluzione determina l’esito di tutte le controversie.
- Le tariffe dei tributi locali approvate dopo il termine legale per il bilancio di previsione non possono essere applicate retroattivamente all’intero anno in corso; in mancanza di approvazione tempestiva, opera la proroga delle tariffe precedenti.
- Per verificare la legittimità temporale di una tariffa locale occorre individuare il termine statale applicabile nell’anno interessato, comprese eventuali proroghe, e confrontarlo con la data effettiva di approvazione della tariffa.
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