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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20024 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, sostenendo che fosse errato ritenere decaduta la riscossione delle ritenute d'acconto perché la cartella era stata notificata il 13 febbraio 2009, oltre il termine biennale decorrente dalla definitività parziale degli avvisi di accertamento. Secondo l'Agenzia, gli avvisi non potevano essere frammentati tra poste contestate e non contestate: essendo stati impugnati, la riscossione doveva ritenersi collegata alla definizione giudiziale complessiva degli atti e alle successive sentenze passate in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza della CTR. Decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso dell'Autorità portuale contro la cartella di pagamento. La Corte ha stabilito che, una volta intervenuta una decisione giudiziale definitiva sugli avvisi, il titolo della riscossione è la sentenza e non il mero atto amministrativo; pertanto, non si applica il termine biennale di decadenza previsto per la riscossione ordinaria, ma il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. La cartella notificata il 13 febbraio 2009, successiva alla sentenza del 9 aprile 2008 che autorizzava il recupero delle ritenute d'acconto, è stata quindi ritenuta tempestiva. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    art. 25, comma 1, lett. c)

    La CTR aveva ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza per la notifica della cartella. La Cassazione ha escluso tale applicazione nel caso in cui la riscossione segua una decisione giudiziale definitiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla portata dell'impugnazione e all'oggetto del processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dall'Agenzia con riguardo ai limiti della pronuncia giudiziale rispetto alle domande e alle contestazioni proposte.

  • Codice civile, art. 2953

    Quando la riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato, il diritto può essere fatto valere entro il termine di prescrizione decennale, in luogo del termine di decadenza previsto per la riscossione fondata sul solo atto amministrativo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è impugnato, la pendenza della lite può riguardare l'atto nel suo complesso, anche se il contribuente contesta soltanto alcune poste: non è sempre possibile considerare separatamente le parti non contestate ai fini della decorrenza dei termini di riscossione.
  • Se la riscossione segue una sentenza tributaria passata in giudicato, il titolo esecutivo non è più soltanto l'originario avviso di accertamento, ma la decisione giudiziale. In tale situazione si applica, in linea generale, la prescrizione decennale collegata al giudicato, anziché il termine di decadenza previsto per la riscossione ordinaria.
  • La formulazione generica delle conclusioni del ricorso non amplia automaticamente l'oggetto della controversia: occorre individuare le specifiche questioni effettivamente devolute e decise.
  • L'annullamento di una prima cartella non impedisce necessariamente all'Amministrazione di emetterne una nuova, se una pronuncia giudiziale ha riconosciuto espressamente tale facoltà e la nuova riscossione rispetta il termine applicabile.
  • La distinzione tra decadenza e prescrizione è decisiva: la decadenza riguarda il rispetto di un termine per compiere un atto di riscossione, mentre la prescrizione decennale può operare quando il credito è stato accertato definitivamente da una sentenza.

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