Cassazione Civile, Ordinanza n. 09637/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'estromissione di una società dall'elenco dei beneficiari del c.d. Fondo salva-opere, istituito dall'art. 47 del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019, per soddisfare in parte i crediti insoddisfatti di subappaltatori, subaffidatari e subfornitori di imprese assoggettate a procedura concorsuale. La società era stata inizialmente ammessa al Fondo, ma poi esclusa con decreto direttoriale perché l'amministrazione ha ritenuto che i crediti fossero già stati soddisfatti nella procedura concordataria dell'appaltatore principale mediante attribuzione di azioni/SFP. La ricorrente ha sostenuto che tale esclusione fosse il risultato di una valutazione discrezionale della P.A., fondata su una ponderazione di interessi e su un'interlocuzione con la stazione appaltante, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, censurando la decisione del Consiglio di Stato che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione. Ha affermato che, nel caso del Fondo salva-opere, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo perché il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. spetta solo verificare l'esistenza dei presupposti normativi, senza alcuna valutazione discrezionale dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione. La revoca/esclusione per asserito venir meno del requisito del credito insoddisfatto non trasforma la posizione in interesse legittimo, poiché l'amministrazione si è limitata a un riscontro oggettivo dei presupposti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la non uniformità dei precedenti in sede amministrativa ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ha istituito il Fondo salva-opere e disciplina l'erogazione delle risorse a favore dei subappaltatori, subaffidatari e subfornitori con crediti insoddisfatti; l'amministrazione deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge senza discrezionalità sull'erogazione
ha convertito il d.l. n. 34/2019, rendendo vigente la disciplina del Fondo salva-opere
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione
invocati dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo
escluso che ricorresse una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce direttamente un beneficio pubblico e demanda alla pubblica amministrazione soltanto la verifica dell'esistenza di presupposti puntualmente predeterminati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione non muta in giurisdizione amministrativa per il solo fatto che l'amministrazione adotti un provvedimento di esclusione o revoca: occorre verificare se la decisione sia espressione di potere discrezionale con ponderazione di interessi pubblici, oppure di mera verifica vincolata dei requisiti di legge.
- L'istruttoria amministrativa necessaria ad accertare i presupposti del beneficio non equivale, di per sé, a valutazione discrezionale idonea a degradare il diritto del beneficiario a interesse legittimo.
- Nei casi di sovvenzioni o finanziamenti pubblici, la revoca per asserito venir meno dei requisiti originari o sopravvenuti mantiene la natura della posizione giuridica già spettante al beneficiario: se l'atto si fonda su un controllo vincolato dell'esistenza del presupposto, la tutela resta devoluta al giudice ordinario.
- La presenza di precedenti giurisprudenziali amministrativi non uniformi non incide sul criterio sostanziale di riparto della giurisdizione, che va determinato in base alla natura della posizione dedotta e del potere esercitato.
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