Cassazione Civile, Ordinanza n. 25339/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di noleggio a lungo termine di un autoveicolo, stipulato inizialmente tra una società di noleggio e una società di persone utilizzatrice del veicolo. In precedenza, il noleggiante aveva acquisito il mezzo in leasing da un terzo concedente; il contratto di leasing era però scaduto prima della scadenza del noleggio. La società di noleggio, succeduta nel rapporto, otteneva decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati. L'opponente sosteneva che, cessato il leasing "a monte", il noleggiante avesse perso la disponibilità del bene e, per ciò solo, fosse venuto meno automaticamente anche il contratto di noleggio; chiedeva quindi la revoca del decreto e la restituzione dei canoni versati in eccedenza, assumendo che il corrispettivo dovesse essere commisurato alla sola durata del leasing. La Corte d'appello rigettava l'opposizione; in cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 1595 c.c., 91 e 94 cod. strada, sostenendo che il rapporto derivato non avrebbe potuto sopravvivere alla cessazione del rapporto principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il contratto di noleggio/locazione concluso da chi non sia proprietario del bene resta valido ed efficace inter partes anche se il concedente perda, successivamente, il proprio titolo di disponibilità sul bene. La perdita del diritto del concedente non determina automaticamente lo scioglimento del rapporto a valle; rileva invece, nei rapporti tra utilizzatore e concedente, l'eventuale molestia o rivendica del terzo proprietario e, in tal caso, la responsabilità del concedente per la garanzia del pacifico godimento o per inadempimento. Non essendo stata allegata né accertata alcuna pretesa del proprietario verso l'utilizzatore, il canone restava dovuto fino alla scadenza naturale del contratto di noleggio. Spese non liquidate per mancata difesa dell'intimata; disposta inoltre la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude l'applicabilità al principio invocato; il contratto di godimento a non domino non si scioglie automaticamente per la perdita del diritto del concedente.
Citate dal ricorrente; non incidono sulla soluzione del merito.
Citate dal ricorrente; non incidono sulla soluzione del merito.
La proprietà o la disponibilità del bene da parte del locatore non è requisito di validità della locazione.
Il locatore deve garantire il conduttore dal pacifico godimento e dalle pretese di terzi.
Richiamato per affermare l'obbligo di garanzia del locatore verso il conduttore contro le molestie dei terzi.
Se il terzo proprietario rivendica il bene, il conduttore può agire per inadempimento contro il concedente.
In presenza di molestia o rivendica del terzo, l'utilizzatore può chiedere la risoluzione per inadempimento del concedente.
Richiamato nella procedura accelerata; la decisione finale difforme dalla proposta esclude la statuizione ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
La Corte esclude di provvedere ai sensi di tale norma perché la decisione è difforme dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La locazione, il noleggio e gli altri contratti di godimento personale possono essere validamente conclusi anche da chi non sia proprietario del bene; la proprietà o la piena disponibilità del bene non costituiscono requisito essenziale di validità del contratto.
- La perdita, da parte del concedente, del proprio titolo sul bene non estingue automaticamente il contratto di godimento già concluso con l'utilizzatore: il rapporto resta efficace tra le parti fino alla scadenza o fino a una causa di scioglimento tipica.
- Il principio per cui il venir meno del diritto del dante causa travolge quello dell'avente causa non opera, in via automatica, nei contratti personali di godimento di cosa altrui.
- In assenza di rivendiche, pretese o molestie del terzo proprietario, l'utilizzatore non può rifiutare il pagamento del corrispettivo né invocare lo scioglimento del contratto solo perché il concedente ha perso il proprio titolo sul bene.
- Se il terzo proprietario agisce o rivendica il bene nei confronti dell'utilizzatore, il concedente può risultare inadempiente rispetto all'obbligo di garanzia del pacifico godimento, con conseguente possibile azione di inadempimento o di risoluzione da parte dell'utilizzatore.
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