Cassazione Civile, Ordinanza n. 13974/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla liquidatrice, dalla società incorporante e da altra interessata, rilevando che il creditore istante aveva depositato in sede di reclamo un atto di desistenza conseguente a un accordo transattivo. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare anche l'istanza di rinvio formulata in appello per documentare il deposito di una domanda di concordato liquidatorio, poi evocata come prossima e funzionale all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi basato su finanza esterna. Con l'unico motivo di ricorso hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o motivazione apparente, oltre al travisamento del motivo di reclamo, lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato l'istanza di rinvio e non avesse applicato i principi di priorità delle domande di regolazione della crisi e di trattamento unitario delle domande previsti dal Codice della crisi d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché l'istanza di rinvio riguardava una questione processuale e non una domanda di merito. Ha inoltre ritenuto non decisiva e comunque inammissibile la doglianza sulla mancata considerazione di una domanda di concordato, poiché nel giudizio di reclamo non risultava affatto depositata una domanda ai sensi degli artt. 44 e 87 CCII e, in ogni caso, l'art. 40, comma 10, CCII, nel testo applicabile, impediva la proposizione autonoma della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi dopo la prima udienza nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da terzi. Infine, ha condiviso l'impostazione della Corte d'appello sulla desistenza del creditore istante: la revoca della liquidazione giudiziale può conseguire alla desistenza solo se essa discende dall'estinzione dell'obbligazione con pagamento anteriore alla dichiarazione, documentato con data certa; se invece la desistenza interviene solo in sede di reclamo e non è accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, non determina la revoca della sentenza.
Norme richiamate
È stata evocata come norma processuale per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa pronuncia; la Corte ha tuttavia escluso che il mancato esame di una questione processuale integri omessa pronuncia ai sensi di tale disposizione.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non le questioni processuali, come un'istanza di rinvio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È stata richiamata dalla parte ricorrente quale parametro del vizio di motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti come base della asserita iniziativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, ma la Corte ha rilevato che non risulta il deposito effettivo della domanda.
Citato solo come norma procedurale della domanda di concordato liquidatorio; la Corte ha osservato che la relativa domanda non era stata realmente proposta nel giudizio.
La Corte ha escluso la violazione dei principi di trattazione unitaria e di esame prioritario delle domande di regolazione della crisi, perché nel caso concreto non vi era pluralità di domande effettivamente proposte.
«nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale»
La Corte ha applicato la norma nel senso che, dopo la prima udienza nel procedimento promosso da terzi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi non può essere proposta autonomamente; perciò una domanda solo prospettata ma non depositata era comunque inammissibile.
È richiamato quale requisito di data certa del pagamento anteriore alla dichiarazione, necessario perché la desistenza del creditore istante produca effetti sulla legittimazione e sulla revoca della liquidazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omesso esame di un'istanza meramente processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che concerne le domande di merito; la doglianza va eventualmente ricondotta ad altri vizi della decisione se la questione processuale è stata risolta in modo errato.
- Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere effettivamente proposta entro la prima udienza; dopo tale momento non è proponibile autonomamente fino alla conclusione del procedimento, sicché un'intenzione non tradottasi in deposito non è idonea a paralizzare la decisione.
- I principi di trattazione unitaria e di priorità delle domande di regolazione della crisi operano solo in presenza di domande effettivamente pendenti; non possono essere invocati in astratto per ottenere un rinvio o per censurare la decisione quando la domanda alternativa non sia stata concretamente proposta.
- La desistenza del creditore istante dall'apertura della liquidazione giudiziale non comporta automaticamente la revoca della declaratoria di insolvenza: occorre distinguere tra desistenza successiva a un pagamento estintivo dell'obbligazione, che incide sulla legittimazione dell'istante se il pagamento è anteriore e documentato con data certa, e desistenza meramente processuale intervenuta in reclamo, che è inidonea di per sé a travolgere la sentenza.
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