Cassazione Civile, Ordinanza n. 06858/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato dall'amministrazione, con cui veniva rettificata in aumento la rendita di due immobili siti nel comune di Fano, dichiarati dalla proprietaria tramite procedura Docfa a seguito di lavori di ristrutturazione. L'ufficio sosteneva di avere correttamente applicato il metodo di stima indiretta del costo di ricostruzione previsto per gli immobili a destinazione speciale/categoria D, utilizzando un prontuario medio. I giudici di merito avevano invece ritenuto più convincente la perizia della contribuente, che stimava la rendita facendo riferimento al costo di ricostruzione e, solo per determinare il costo medio al metro quadro, ad immobili esistenti nella stessa provincia e in area territorialmente limitrofa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la falsa applicazione del d.P.R. n. 1142/1949, dell'art. 37 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, nonché delle circolari amministrative richiamate, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente avallato un confronto con immobili similari proprio degli immobili ordinari A, B e C, anziché il criterio del costo di ricostruzione proprio dei beni speciali; inoltre censurava, in sostanza, la valutazione di non similarità degli immobili presi a base dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente. Ha affermato che, per gli immobili di categoria D, la rendita può essere determinata mediante stima diretta anche con procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, comprensivo della riduzione per vetustà e obsolescenza. Il metodo seguito dalla contribuente è stato giudicato conforme alla disciplina applicabile; le censure dell'Agenzia miravano in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio, inammissibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. La Corte ha anche ritenuto apodittiche le critiche sull'asserita non similarità degli immobili di raffronto, in quanto non supportate da elementi oggettivi idonei a scalfire la motivazione della CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'amministrazione alle spese e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma in favore della resistente e di una somma alla Cassa delle ammende; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la soccombenza di amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dall'Agenzia come fonte applicabile al classamento; la Corte lo inserisce nel quadro normativo della stima diretta degli immobili speciali, senza ravvisare violazioni nel metodo seguito dalla contribuente.
art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citate dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva e conferma la correttezza del procedimento di stima utilizzato per gli immobili di categoria D.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Invocato nel ricorso come norma violata; la Corte ritiene infondata la censura perché il criterio di stima seguito è coerente con la disciplina degli immobili speciali.
Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012
Utilizzata dalla contribuente per la stima diretta con procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione; la Corte la considera compatibile con il metodo adottato.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E/2016
Richiamata dall'Agenzia a sostegno del proprio assunto; la Corte non ravvisa che essa imponga un diverso metodo rispetto a quello utilizzato dalla contribuente.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249
Norma posta a base del principio secondo cui, per gli immobili a destinazione speciale, la rendita catastale deriva da stima diretta del singolo bene, eseguibile anche con procedimento indiretto sul costo di ricostruzione.
"Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)"
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti prospettati dalla ricorrente; restano scrutinabili solo i motivi consentiti dalla norma.
Poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta resa in sede camerale, ha applicato la condanna per lite temeraria con una somma equitativa in favore della controparte e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
La trattazione ai sensi di tale norma, con decisione conforme alla proposta del consigliere, consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per gli immobili a destinazione speciale o categoria D, la rendita catastale deve essere determinata mediante stima diretta del singolo bene; tale stima può essere effettuata anche con procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, da depurare del deprezzamento per vetustà, obsolescenza tecnologica e funzionale.
- Il riferimento, nella determinazione del costo medio al metro quadrato, a immobili esistenti in area territorialmente omogenea non trasforma automaticamente il procedimento in un confronto tipico degli immobili ordinari, se il nucleo della stima resta quello del costo di ricostruzione previsto per gli immobili speciali.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze peritali, soprattutto quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui medesimi fatti (doppia conforme).
- Le contestazioni sulla non similarità degli immobili assunti a parametro devono essere sorrette da specifici elementi oggettivi; censure meramente assertive o apodittiche non sono idonee a scalfire la motivazione di merito.
- In sede di classamento degli immobili di categoria D, l'adeguatezza della motivazione dell'atto rileva soprattutto come indice di attendibilità concreta del giudizio tecnico espresso, più che come requisito formale di legittimità del provvedimento.
- La definizione del giudizio camerale in conformità alla proposta del consigliere può legittimare, nei casi previsti, la condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., con liquidazione di una somma sia a favore della controparte sia della Cassa delle ammende.
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