Cassazione Civile, Ordinanza n. 18993/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti dell'azienda sanitaria chiedendo, dopo la qualificazione del rapporto come subordinato in primo grado, sia il risarcimento del danno da illegittimo ricorso a contratti a termine/collaborazioni, sia il pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado nella parte relativa alle differenze retributive, ritenendo che il Tribunale avesse già accertato la natura subordinata del rapporto e che, conseguentemente, dovessero essere liquidate anche le differenze calcolate dal CTU. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e degli artt. 2908 e 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale non aveva affatto accertato la subordinazione e che la questione avrebbe dovuto essere specificamente impugnata; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché le circostanze allegate dal collaboratore sarebbero compatibili anche con una co.co.co. e sarebbero state contestate; (3) violazione degli artt. 2094, 2727 e 2729 c.c., ribadendo che mancavano direttive eterodirettive tali da escludere l'autonomia; (4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2126 c.c. e del CCNL comparto sanità, perché non sarebbe stato provato l'inquadramento nel profilo di programmatore e l'autonomia richiesta dal profilo professionale. Il resistente è rimasto intimato e non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per i primi tre motivi, che la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione fosse stata già chiaramente affermata dal giudice di primo grado e che, pertanto, la questione avrebbe dovuto essere specificamente impugnata in appello dalla parte soccombente; in mancanza, essa non poteva essere rimessa in discussione in cassazione per giudicato interno. Ha inoltre rilevato che il ricorso era carente del requisito di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del fatto. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso che l'omesso riferimento nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. potesse imporre la rimessione alla pubblica udienza e ha reputato la censura inammissibile perché formulata oltre i limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento di fatto sul contenuto delle mansioni e sul relativo inquadramento nel profilo di programmatore. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
La questione sulla subordinazione, se non espressamente impugnata, resta coperta da giudicato interno e non può essere riproposta in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della sentenza, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Invocato per sostenere il giudicato interno sulla qualificazione del rapporto; la Corte conferma il principio della preclusione.
La doglianza sulle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
La ricorrente ha denunciato una falsa applicazione del criterio di valutazione della prova, ma la censura è stata respinta come meramente fattuale.
I motivi sono stati scrutinati come violazioni di legge, nullità e omesso esame, ma parte delle doglianze è stata ritenuta inammissibile perché eccedente i limiti del sindacato di legittimità.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché non riportava adeguatamente il contenuto rilevante della sentenza di primo grado.
Richiamato per contestare la subordinazione, ma la Corte ha mantenuto ferma la qualificazione in fatto operata dal giudice di merito.
La Corte conferma la possibilità di liquidare differenze retributive in presenza di rapporto di fatto subordinato, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile perché attaccava l'accertamento di fatto.
Invocato in tema di presunzioni per contestare la prova della subordinazione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Invocato per la deduzione presuntiva della subordinazione; la Corte non entra nel merito per il profilo di inammissibilità.
Richiamato come base della domanda risarcitoria già accolta in primo grado per l'illegittimo ricorso alla collaborazione.
Direttiva 1999/70/CE
Evocata come fondamento dell'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dal Tribunale per il lavoro a termine/subordinato nel pubblico impiego.
La proposta del relatore non è decisoria e l'eventuale mancato riferimento a tutti i motivi non impone la rimessione alla pubblica udienza.
Richiamato per chiarire quando la causa può essere trattata in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha già qualificato il rapporto in un certo modo e la parte soccombente non impugna specificamente tale qualificazione, la questione resta coperta da giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Il giudice d'appello può riqualificare il rapporto solo se non introduce nuovi fatti e se la questione è ancora devoluta; altrimenti la qualificazione deve essere oggetto di esplicita impugnazione da parte della parte soccombente.
- Nel giudizio di cassazione le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è utilizzabile entro limiti rigorosi e non consente di sindacare genericamente l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- In materia di inquadramento contrattuale, assume rilievo preminente il profilo professionale specifico ricavato dalla contrattazione collettiva rispetto alle sole declaratorie astratte di area.
- La proposta ex art. 380-bis c.p.c. non ha carattere decisorio e il suo contenuto non vincola il collegio né impone, di per sé, la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18935/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2022 del 13/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →