Cassazione Civile, Ordinanza n. 11537/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 289 del 2002 per gli anni d’imposta 1997-2001, ma successivamente la Guardia di finanza aveva notificato un processo verbale di constatazione per violazioni IRPEF, IVA e IRAP relative al periodo 1998-2003. L’Agenzia delle entrate aveva quindi emesso avvisi di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Dopo un primo contenzioso con esiti alterni, la causa era giunta in Cassazione, che con precedente ordinanza aveva cassato con rinvio la decisione della CTR. In sede di rinvio, la CTR aveva accolto l’appello del contribuente solo quanto alle operazioni bancarie di prelevamento e all’IRAP, confermando per il resto gli avvisi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva oltrepassato i limiti fissati dal giudicato di rinvio e aveva rimesso in discussione anche l’incidenza dei costi sui ricavi ai fini IRPEF, mentre il precedente di Cassazione avrebbe limitato la questione ai soli profili IVA. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dell’art. 2009 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse rispettato il principio di diritto già enunciato, il quale avrebbe imposto la determinazione presuntiva dei costi ai fini IRPEF come già stabilito nei gradi di merito; secondo il ricorrente, l’Agenzia aveva contestato solo la presuntiva determinazione dei costi ai fini IVA e non anche la percentuale del 40% relativa all’IRPEF, ormai coperta da giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, letti congiuntamente. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi non solo alla regola di diritto enunciata nella sentenza rescindente, ma anche alle sue premesse logico-giuridiche e agli accertamenti già compresi nella decisione, senza poter riesaminare questioni che costituiscano il presupposto stesso della pronuncia o che abbiano ormai formato giudicato implicito interno. Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che il precedente giudizio di legittimità aveva accolto il ricorso dell’Agenzia limitatamente al profilo IVA, perché la deduzione induttiva dei costi rilevava solo per le imposte dirette e non per l’IVA; di conseguenza, sulla questione IRPEF si era formato giudicato e la CTR, nel rinvio, aveva esaminato profili ulteriori non devoluti, incorrendo in extra petizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
"il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione"
nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto, ma anche ai presupposti logico-giuridici e agli accertamenti coperti dal giudicato interno implicito; non può ampliare l’indagine a questioni già precluse.
richiamato come base del giudicato e del limite al riesame delle questioni già definite o coperte da giudicato interno.
richiamato per denunciare e per ravvisare un vizio di extra petizione del giudice di rinvio.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
le detrazioni IVA vanno considerate secondo la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e non mediante una ricostruzione induttiva dei costi propria delle imposte dirette.
art. 27 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulle liquidazioni periodiche IVA, rilevante ai fini della ricostruzione del volume d’affari e delle detrazioni effettive.
art. 33 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come disposizione vigente al tempo sulle liquidazioni periodiche IVA.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
"nel caso di determinazione della base imponibile mediante accertamento induttivo puro, la esigenza che l'Ufficio accertatore determini presuntivamente, unitamente ai maggiori redditi non esposti, anche i correlati costi sostenuti nello svolgimento dell'attività economica, da dedurre dal reddito lordo, si pone esclusivamente al fine della applicazione delle "imposte dirette""
la presunzione dei costi è rilevante per le imposte dirette, mentre è estranea alla determinazione dell’IVA, per la quale opera il principio di neutralità e rilevano solo le detrazioni effettive.
richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavarne un autonomo principio decisorio ulteriore rispetto ai limiti del giudicato di rinvio.
indicata come base della definizione agevolata effettuata dal contribuente per annualità pregresse.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare non solo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche le premesse logico-giuridiche e gli accertamenti che costituiscono il presupposto della decisione rescindente; non può rimettere in discussione questioni ormai coperte da giudicato interno o implicito.
- L’eventuale cassazione con rinvio per una specifica questione tributaria non consente al giudice del rinvio di estendere il riesame ad altri capi della decisione non investiti dal motivo accolto in Cassazione.
- In tema di accertamento induttivo, la determinazione presuntiva dei costi è funzionale alla quantificazione delle imposte dirette e non può essere automaticamente traslata alla determinazione dell’IVA, che segue il principio di neutralità e la disciplina delle detrazioni effettive.
- La violazione dei limiti del giudizio rescissorio integra vizio di extra petizione e comporta la cassazione della sentenza resa in sede di rinvio.
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