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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza con cui Roma Capitale aveva ingiunto il pagamento di euro 25.999,99 per l’occupazione illegittima di un alloggio. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta contro tale ordinanza e aveva compensato le spese di lite richiamando "giusti motivi ex art. 92 c.p.c.". La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello del soccombente limitatamente alla statuizione sulle spese, confermando la compensazione con il rilievo che i motivi di opposizione erano infondati e che l’errore esimente era stato rilevato solo d’ufficio dal primo giudice ex art. 3 l. n. 689/1981. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione non era sorretta da adeguata motivazione e che il rilievo dell’esimente non era stato meramente officioso, essendo stata prodotta documentazione e richiamata una sentenza analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente ed esplicitamente motivate. Poiché la Corte d’appello aveva giustificato la compensazione con ragioni non riconducibili a tali presupposti e comunque non adeguatamente esplicitate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; "qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante anche dalla declaratoria di incostituzionalità parziale; le ragioni devono essere specifiche, gravi ed eccezionali e adeguatamente motivate.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il provvedimento di compensazione delle spese deve essere sorretto da motivazione adeguata e non meramente apparente.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    Ha ampliato la formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. includendo la possibilità di compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e della norma costituzionale sulla motivazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alle ragioni del rilievo dell’esimente.

  • art. 3 l. 689/1981

    Richiamato solo come base dell’errore/esimente valorizzato dal primo giudice e dalla Corte d’appello nel giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta sulla base di motivi generici, logici solo in apparenza o comunque non riconducibili ai presupposti tipici dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione devono essere analoghe a quelle espressamente previste dalla norma e devono riguardare circostanze specifiche della controversia.
  • Un provvedimento di compensazione delle spese che non espliciti in modo sufficiente le ragioni concrete della deroga al principio di soccombenza è censurabile in cassazione per violazione di legge.
  • Il rilievo d’ufficio di un’esimente o di un errore non basta, di per sé, a fondare la compensazione delle spese se la relativa questione è stata in realtà sollecitata o supportata documentalmente dalla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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