Cassazione Civile, Ordinanza n. 11527/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un impianto di produzione di energia idroelettrica alimentato da un torrente, la cui realizzazione e gestione erano state inizialmente disciplinate da convenzione con il Comune e da concessione di derivazione delle acque. In seguito a cessioni di ramo d'azienda, la gestione dell'impianto era passata alla società ricorrente, e la concessione era stata rinnovata e volturata a suo favore con prescrizioni sul rispetto del deflusso minimo vitale e sulle modalità di prelievo e rilascio delle acque. Dopo l'avvio di procedimenti amministrativi connessi a presunte difformità edilizie e al mancato rispetto dei requisiti idraulici e ambientali, l'ente regionale aveva prima sospeso l'esercizio dell'impianto, poi diffidato la società, quindi dichiarato la decadenza dalla concessione e infine revocato l'esclusione dell'impianto dalla procedura VIA. La società aveva impugnato tali provvedimenti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, lamentando: la mancanza di motivazione della sospensione; la necessità di attendere l'esito del giudizio sulla demolizione dell'impianto; l'irrilevanza di eventuali abusi edilizi imputabili al precedente gestore; la lesione del proprio affidamento nella legittimità dell'esercizio; e l'illegittimità del diniego di autorizzazione unica in sanatoria richiesto dal Comune. Il TSAP aveva rigettato i ricorsi, ritenendo tra l'altro insussistente l'interesse all'impugnazione di alcuni provvedimenti e qualificando gli atti di sospensione e decadenza come vincolati in presenza dell'accertata non conformità dell'impianto al deflusso minimo vitale. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: il primo, relativo alla pretesa erroneità della declaratoria di improcedibilità/improcedibilità per difetto di interesse e alla propria legittimazione a impugnare il diniego di autorizzazione in sanatoria; il secondo, formulato in modo promiscuo, tra omesso esame, difetto di motivazione e contestazione nel merito della sospensione e della valutazione delle difformità edilizie; il terzo, contro il rigetto dell'impugnazione della revoca dell'esclusione dalla VIA, assumendo che non fosse stato esaminato il vizio del procedimento; il quarto, contro il rigetto della doglianza sul legittimo affidamento, denunciando genericamente un vizio motivazionale e la violazione del giusto procedimento. La Corte ha però rilevato che il ricorso era inammissibile: il primo motivo, per una censura in parte infondata e in parte priva di decisività; il secondo per assoluta confusione e mancata chiara articolazione della doglianza; il terzo per estraneità alla ratio decidendi, poiché il TSAP aveva deciso per difetto di interesse; il quarto per genericità e carenza di specifica allegazione. La sentenza si è quindi conclusa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dell'ARPAE e compensazione delle spese nei confronti della Regione per l'inammissibilità del suo controricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società gestrice dell'impianto idroelettrico. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della Regione Emilia-Romagna per difetto di contenuto difensivo effettivo. Le censure rivolte contro i provvedimenti amministrativi erano per lo più inammissibili perché generiche, confuse o non pertinenti rispetto alle rationes decidendi della sentenza del TSAP; la sola censura che atteneva all'interesse a impugnare il diniego di autorizzazione in sanatoria è stata ritenuta non decisiva, perché anche se fondata non avrebbe mutato l'esito della lite, essendo il rigetto del TSAP sorretto autonomamente dall'accertato mancato rispetto del deflusso minimo vitale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell'ARPAE, mentre sono state compensate nei confronti della Regione.
Norme richiamate
art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.; art. 366 c.p.c. richiamato anche per il contenuto del controricorso
Il ricorso per cassazione e il controricorso devono contenere una chiara e specifica esposizione delle ragioni di censura o di resistenza; l'assenza di tale contenuto determina inammissibilità.
art. 370, secondo comma, c.p.c.
Al controricorso si applicano, quanto al contenuto, le regole dell'art. 366 c.p.c., a pena di inammissibilità.
mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.
La mancanza di interesse ad agire o impugnare integra una condizione ostativa all'esame del merito, analogamente alle tradizionali circostanze che impediscono l'ingresso della lite.
violazione dell'art. 360 n. 3; art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere formulati in modo riconoscibile e coerente rispetto al vizio denunciato; la mera evocazione dei numeri dell'articolo non basta.
art. 146 r.d. 1775/1933
È richiamato come base della pretesa legittimazione del gestore a impugnare il diniego relativo alla concessione di derivazione/autorizzazione connessa all'impianto idroelettrico.
art. 12, comma 3, d. lgs. 29.12.2003 n. 387; autorizzazione unica; autorizzazione unica in sanatoria
L'autorizzazione unica è presupposto centrale per la legittimazione dell'impianto e della relativa attività; il diniego in sanatoria è rilevante ai fini della regolarità dell'esercizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere strutturato come un ragionamento sillogistico chiaro: indicazione della decisione impugnata, della decisione che si assume dovuta e della regola violata; doglianze ambigue, poliseme o cumulative non consentono il controllo di legittimità e sono inammissibili.
- La censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; se la sentenza è sorretta da una autonoma statuizione di difetto di interesse, le doglianze dirette solo al merito del procedimento a monte sono inconferenti e non bastano ad ottenere la cassazione.
- L'interesse a impugnare può sussistere anche in capo al soggetto gestore, quando il provvedimento amministrativo inciso riguarda un presupposto giuridico indispensabile per la sopravvivenza del rapporto concessorio o autorizzatorio su cui si fonda l'esercizio dell'attività.
- Quando il giudice di merito accerta il mancato rispetto di un presupposto tecnico-vincolato dell'attività autorizzata, gli atti amministrativi conseguenti possono essere qualificati come vincolati, con limitata rilevanza di censure che si appuntino solo su profili procedimentali non decisivi.
- La deduzione del legittimo affidamento richiede una specifica e puntuale allegazione dei fatti da cui l'affidamento sarebbe sorto; affermazioni generiche o non adeguatamente localizzate nel giudizio di merito non sono idonee a fondare un motivo di ricorso.
- Il controricorso deve contenere una difesa effettiva e immediatamente percepibile; un atto meramente adesivo o rinviante a future memorie non soddisfa il requisito di contenuto imposto dalle norme processuali.
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