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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11521/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto pubblico stipulato nel 1979 per la realizzazione di opere idriche. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di revisione prezzi, oltre interessi e interessi anatocistici. Il Ministero proponeva opposizione deducendo di avere già estinto il credito mediante mandati di pagamento emessi nel 1986, uno dei quali in favore di una banca presso cui l'appaltatrice aveva conferito procura irrevocabile all'incasso, e chiedeva di chiamare in causa la banca per eventuale rivalsa. In appello la società insisteva nel sostenere che il pagamento non fosse provato in modo idoneo: con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, che per i pagamenti della P.A. sarebbe stata necessaria la quietanza scritta del creditore e che la prova non potesse essere fornita con confessione o presunzioni; ha inoltre contestato la qualificazione delle note come confessione stragiudiziale, sostenendo che fossero rivolte a soggetti diversi dal Ministero e quindi liberamente valutabili; ha censurato l'uso dell'interrogatorio libero del liquidatore; ha contestato il diniego di esibizione della documentazione bancaria invocando l'art. 119 TUB e l'inapplicabilità ratione temporis della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. Ha stabilito che la decisione di merito non si fondava su presunzioni ma sulla valutazione di due note ricognitive contenenti la dichiarazione dell'avvenuto incasso, lette insieme ad altri elementi istruttori. Ha chiarito che, per i pagamenti della P.A. soggetti alla contabilità di Stato, la quietanza scritta ha funzione probatoria e non costitutiva, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione e non esclude l'uso della confessione. Ha però corretto la motivazione della Corte d'appello osservando che le note erano confessioni stragiudiziali rese a terzi, non alla controparte, poiché il Ministero non era successore universale della Cassa per il Mezzogiorno; ciononostante, tali dichiarazioni restavano liberamente apprezzabili e, unitamente agli altri riscontri, idonee a provare il pagamento. Ha poi ritenuto corretta la statuizione sulla documentazione bancaria, affermando che l'art. 119 TUB non stabilisce un termine di prescrizione ma un termine decennale di conservazione della documentazione, applicabile anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del testo unico. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso sulla confessione; la Corte ha escluso che nella specie la prova fosse stata tratta da confessione giudiziale o da presunzioni in senso proprio.

  • art. 2732 c.c.

    la confessione, una volta qualificata come tale, è revocabile solo per errore di fatto o violenza, ipotesi non dedotte dalla ricorrente.

  • art. 2733 c.c.

    la Corte ha distinto la confessione resa alla controparte da quella resa a terzi, rilevante ai fini dell'efficacia probatoria.

  • art. 2735 c.c.

    la confessione stragiudiziale ha efficacia di piena prova se resa alla controparte o a chi la rappresenta, mentre se resa a terzi è liberamente valutabile.

  • artt. 55 e 63 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    per i pagamenti degli enti pubblici soggetti alla contabilità di Stato la prova non può essere data per testi o presunzioni, occorrendo la ricevuta o quietanza; la forma scritta ha però funzione probatoria e non costitutiva.

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    la forma scritta per i contratti pubblici è requisito sostanziale di validità, distinto dalla quietanza del pagamento che serve solo a documentare l'adempimento.

  • art. 2724 n. 3 c.c.

    richiamato dal ricorso sulla prova testimoniale in mancanza di scritto; la Corte ha ritenuto le censure non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.

  • artt. 2725, 2726, 2729 c.c.

    invocati per contestare l'uso di prove orali e presuntive; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su tali mezzi di prova.

  • artt. 116, 228, 230 e 232 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione dell'interrogatorio del liquidatore; la Corte ha ritenuto tale valutazione riservata al merito e insindacabile in cassazione.

  • art. 1224 c.c.

    la domanda di maggior danno è stata ritenuta inammissibile perché proposta solo nel giudizio di opposizione e non già nel ricorso monitorio.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    prevede l'obbligo della banca di conservare la documentazione per dieci anni e di rilasciarne copia al cliente o a chi vi succeda; non è una norma di prescrizione e si applica anche ai rapporti anteriori.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per sostenere la non retroattività del TUB; la Corte ha invece affermato la portata generale del termine decennale di conservazione.

  • artt. 1703, 1704, 1706, 1710, 1713, 1722, 1723 c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto di rendiconto nei rapporti di mandato con la banca, ma le relative censure sono state ritenute non decisive rispetto alla ratio della decisione.

  • artt. 2935 e 2946 c.c.

    richiamati nel motivo sul rapporto tra banca e ricorrente; la Corte ha escluso la configurabilità di una prescrizione del diritto prima dell'esercizio della richiesta di documentazione.

  • artt. 2384 e 2384-bis c.c.

    richiamati per affermare che eventuale difetto di poteri dell'amministratore avrebbe al più rilevato sul piano dell'inefficacia verso la società, non dell'invalidità della dichiarazione.

  • d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 19

    disciplina la liquidazione dei rapporti dell'Agenzia per il Mezzogiorno; richiamato per escludere una successione universale del Ministero nel rapporto con la Cassa.

  • L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17, comma 9

    richiamato per la successione dell'Agenzia nei rapporti della Cassa per il Mezzogiorno.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 3

    richiamato indirettamente nel ragionamento sul diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria entro un congruo termine.

Massime di principio

  • Per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni soggette alla contabilità di Stato, la quietanza scritta del creditore è richiesta come mezzo di prova dell'adempimento, ma non come requisito di validità del pagamento: la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
  • La confessione stragiudiziale resa dal creditore a un terzo non ha efficacia di piena prova nei confronti del soggetto convenuto, ma è liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi istruttori.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla confessione e su riscontri istruttori complementari, le censure che presuppongono l'uso di presunzioni non colgono la ratio decidendi e risultano inammissibili per difetto di pertinenza.
  • L'interrogatorio libero non equivale a confessione giudiziale e la relativa valutazione del comportamento della parte appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • L'art. 119 TUB disciplina un obbligo di conservazione documentale della banca e il correlato diritto del cliente di ottenere copia degli atti, non un termine di prescrizione del diritto; il limite decennale opera anche per rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c. deve essere tempestivamente introdotta secondo le regole del processo applicabile, non potendo essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo se ciò comporta novità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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