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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33816/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un conduttore di un immobile locato per uso di club privato aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale versato all’inizio del rapporto. Il locatore, costituitosi, aveva invece domandato in riconvenzionale il pagamento dei canoni maturati fino al rilascio dell’immobile, avvenuto solo dopo il dissequestro penale del bene. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva ritenuto definitivo il giudicato formatosi sull’ordinanza di convalida di sfratto per morosità e aveva affermato che il conduttore dovesse corrispondere i canoni fino alla riconsegna del bene, condannando la locatrice alla restituzione di parte del deposito cauzionale. Il ricorrente principale ha censurato: 1) la nullità della notificazione dell’ordinanza di convalida di sfratto, perché non eseguita nel luogo di detenzione e quindi asseritamente invalida; 2) il vizio motivazionale della sentenza di appello per omessa o insufficiente motivazione sulla pretesa risoluzione del contratto e sull’obbligo di pagamento dei canoni. La controricorrente, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) nullità della sentenza di rinvio per omessa pronuncia sull’inammissibilità del giudizio di rinvio e sulla produzione documentale del conduttore in assenza del fascicolo di parte; 2) omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese e illegittimità della compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del conduttore e ha rigettato il ricorso incidentale della locatrice. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del conduttore alla restituzione di parte del deposito cauzionale e l’obbligo di pagamento dei canoni fino al rilascio dell’immobile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca. Inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.p.

    Le forme di notificazione previste dal codice di procedura penale non sono applicabili automaticamente nel processo civile; la loro mancata osservanza non determina, di per sé, nullità della notificazione civile a soggetto detenuto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito; la mancata localizzazione processuale della censura rende il motivo inammissibile.

  • art. 668 c.p.c.

    Per rimuovere gli effetti dell’ordinanza di convalida di sfratto, il conduttore avrebbe dovuto impugnarla, anche tardivamente; in difetto, il giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto non è più contestabile nel successivo giudizio.

  • art. 669 c.c.

    Il giudicato sull’ordinanza di sfratto non impedisce di contestare, in altro giudizio, la diversa domanda relativa ai canoni dovuti fino al rilascio del bene.

  • art. 1591 c.c.

    La domanda di pagamento dei canoni fino alla riconsegna resta autonomamente valutabile anche dopo la risoluzione del contratto.

  • art. 1571 c.c.

    L’obbligazione di pagamento del canone può essere contestata allegando una sopravvenuta impossibilità della prestazione, ma tale allegazione richiede la prova della non imputabilità dell’evento impeditivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 sono inammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità riguarda solo il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o risulta incomprensibile.

  • art. 13142/2017

    L’impossibilità della prestazione, anche se derivante da sequestro penale, esonera il debitore solo se è provata la non imputabilità dell’evento impeditivo.

  • art. 10683/2023

    Il sequestro preventivo dell’impresa non integra automaticamente impossibilità assoluta o temporanea della prestazione idonea a estinguere l’obbligazione, se persiste una condotta colpevole del debitore.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla prova/documentazione prodotta deve essere specifica e indicare l’incidenza della documentazione sulla decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura processuale richiede una effettiva allegazione del vulnus al contraddittorio o al diritto di difesa.

  • art. 342 c.p.c.

    La critica in appello deve essere specifica; in cassazione è inammissibile se non si chiarisce quale sia la decisività del vizio processuale dedotto.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzionalità aritmetica tra esiti della lite e riparto delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo del contributo unificato da parte di ricorrente e controricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio di nullità processuale è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione dove la questione sia stata sollevata nei gradi di merito e non consente il controllo ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il giudicato formatosi sull’ordinanza di convalida di sfratto preclude di rimettere in discussione, in un successivo giudizio, la risoluzione del contratto di locazione, salvo che l’atto sia stato impugnato nei modi consentiti.
  • La domanda di pagamento dei canoni fino al rilascio del bene è concettualmente distinta dalla questione della risoluzione del contratto e può essere esaminata autonomamente anche dopo il giudicato sulla convalida di sfratto.
  • L’impossibilità sopravvenuta della prestazione invocata dal debitore come causa di esonero dalla responsabilità richiede la prova della non imputabilità dell’evento impeditivo; il mero sequestro penale del bene o dell’attività non basta di per sé.
  • Nel giudizio di cassazione non sono più ammissibili censure che denuncino soltanto insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il controllo è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione delle spese processuali appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili per il solo fatto che non rispecchino una proporzione matematica tra domande accolte e spese poste a carico delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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