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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26363/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno 2003 nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione e dei suoi soci, per maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA e per la contestazione ai soci delle quote di utili non contabilizzati. In primo e secondo grado gli esiti erano stati solo parzialmente favorevoli all'Ufficio e alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., deducendo un difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente della sentenza d'appello; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 83 e 190, comma 5, TUIR. La Corte, però, ha esaminato prioritariamente la ritualità della notifica del ricorso, rilevando che il primo tentativo di notifica, effettuato prima della scadenza del termine annuale ex art. 327 c.p.c., era andato a vuoto per irreperibilità dei destinatari, ma che la riattivazione del procedimento notificatorio era avvenuta soltanto dopo oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo, senza prova di circostanze eccezionali idonee a giustificare la dilazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica. Ha ritenuto che, in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi debba riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto, individuato nella metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva riattivato la notifica solo il 24 giugno 2016, a fronte di conoscenza dell'esito negativo risalente al 10 marzo 2016, quindi oltre il termine di trenta giorni ritenuto congruo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese perché le controparti erano rimaste intimate e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta per dedurre un vizio di motivazione/sentenza nulla, ma non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge tributaria non è stata scrutinata nel merito, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile per tardività della notifica.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma non esaminato nel merito per il rilievo preliminare sulla notifica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, ma la Corte non è entrata nel relativo esame per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del dedotto difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non scrutinato per l'assorbente tardività del ricorso.

  • art. 83 TUIR

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, senza esame nel merito.

  • art. 190, comma 5, TUIR

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, senza esame nel merito.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma usata per determinare il termine annuale per proporre ricorso, nel testo ratione temporis applicabile; il ricorso è stato ritenuto tardivo perché la riattivazione della notifica è avvenuta oltre tale termine.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha assunto la metà di tale termine come limite ragionevole entro cui riattivare il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo non imputabile al notificante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale tempestivamente avviata non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi ha l'onere di riattivare il procedimento con immediatezza per conservare gli effetti della prima richiesta.
  • Il termine ragionevole per la ripresa della notificazione, in assenza di circostanze eccezionali provate rigorosamente, non può superare la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c.; per il ricorso per cassazione tale limite è normalmente pari a trenta giorni.
  • La conoscenza dell'esito negativo della notifica può essere desunta, in mancanza di prova diversa, dalla data dell'attestazione di irreperibilità o del mancato recapito risultante dagli atti notificatori.
  • Se il procedimento notificatorio è riattivato oltre il termine ragionevole senza prova di circostanze eccezionali, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardiva notificazione impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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