Cassazione Civile, Ordinanza n. 13093/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivargli dalla denuncia presentata dalla società resistente nei suoi confronti, denuncia seguita da un procedimento penale concluso con proscioglimento per insussistenza del fatto. La vicenda originava da una gara bandita nel 2007 dalla resistente: il ricorrente, quale amministratore della società TSI, aveva partecipato in ATI con altra società e aveva sottoscritto la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Dopo l'aggiudicazione, a seguito di segnalazione del secondo classificato, la resistente aveva ritenuto che una degli amministratori della società partecipante fosse incorsa in una causa ostativa, aveva disposto la decadenza dall'aggiudicazione, la risoluzione del contratto e la denuncia per false dichiarazioni. Il ricorrente sosteneva che la resistente conoscesse la sua innocenza, perché un amministratore era stato revocato prima della dichiarazione e perché un documento del 18 aprile 2008 lo avrebbe chiarito; deduceva inoltre che il giudice amministrativo non poteva precludere la diversa azione risarcitoria e che la domanda non era limitata alla sola calunnia ma comprendeva anche la diffamazione. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2043, 1176, 2697 c.c., 368 c.p. e 38 d.lgs. n. 163/2006, lamentando l'omesso esame del documento del 18 aprile 2008 e l'erronea esclusione della sua rilevanza. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova la domanda risarcitoria sotto il profilo della diffamazione. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per la mancata considerazione del medesimo documento di chiarimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato, in primo luogo, che il ricorso non riportava compiutamente il contenuto del documento del 18 aprile 2008, violando il requisito di specificità dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha poi rilevato che, per quanto riferito, non risultava chiarito se la revoca dei poteri dell'amministratore fosse stata resa pubblica e quindi opponibile ai terzi, né se ciò potesse valere come completa dissociazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006. La Corte ha inoltre ribadito che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non genera responsabilità aquiliana del denunciante, anche se il procedimento penale si conclude con proscioglimento, salvo il caso di denuncia calunniosa, poiché l'iniziativa dell'autorità requirente interrompe il nesso causale; in tale prospettiva, la prova della calunnia, oggettiva e soggettiva, grava su chi domanda il risarcimento. È stata esclusa anche la rilevanza dell'omesso esame del documento di chiarimenti, sia perché la Corte territoriale lo aveva comunque valutato ritenendolo irrilevante, sia perché operava la preclusione derivante dalla doppia conforme, non adeguatamente superata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità risarcitoria per il denunciante, salvo che la denuncia sia calunniosa; altrimenti il nesso causale è interrotto dall'attività dell'autorità penale.
È stata richiamata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha fatto un'autonoma applicazione decisiva nel rigetto.
Il risarcimento per denuncia calunniosa richiede la prova, a carico dell'attore, della condotta integrante il reato di calunnia sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
La responsabilità civile del denunciante può configurarsi solo se la denuncia integra il reato di calunnia, del quale occorre provare anche il dolo.
art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006
"in ogni caso l'esclusione e il divieto" operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
La mera revoca dei poteri di rappresentanza non basta, di per sé, a dimostrare la completa dissociazione richiesta dalla norma; il ricorrente non ha fornito una censura specifica e argomentata su questo punto.
La Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di diffamazione, rilevando che tale profilo era comunque insussistente e/o non utilmente proponibile come base autonoma di responsabilità.
La doglianza è stata ritenuta inidonea perché il documento indicato era stato comunque esaminato dai giudici di merito e perché il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme.
Il ricorso per cassazione deve riportare specificamente il contenuto dei documenti su cui si fonda la censura; in mancanza la doglianza è inammissibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto è precluso salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non integra, di regola, responsabilità aquiliana del denunciante, poiché il nesso causale tra denuncia e danno è interrotto dall'autonoma iniziativa dell'autorità requirente; fa eccezione la sola ipotesi in cui la denuncia sia calunniosa.
- Chi agisce per il risarcimento del danno da denuncia calunniosa ha l'onere di provare non solo l'oggettiva falsità dell'accusa, ma anche l'elemento soggettivo del dolo richiesto dalla calunnia.
- Nel giudizio di cassazione la censura fondata su documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione del loro contenuto essenziale; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- Ai fini dell'esclusione da una gara pubblica ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la completa dissociazione dalla condotta penalmente rilevante richiede una prova concreta e non può essere desunta in modo apodittico dalla sola revoca dei poteri rappresentativi.
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