Cassazione Civile, Ordinanza n. 14583/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocati)
La controversia
Un soggetto aveva affidato a due professionisti l'incarico di proporre ricorso avanti la giustizia amministrativa contro il provvedimento comunale di diniego del rinnovo di una concessione demaniale su un tratto di arenile funzionale a un'azienda turistica. Il giudizio amministrativo fu però definito negativamente in sede di Consiglio di Stato perché il ricorso originario non era stato notificato a un controinteressato necessario. Il cliente agì allora contro i difensori per responsabilità professionale, lamentando l'omessa notifica e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla mancata utile coltivazione del giudizio amministrativo. La Corte d'appello confermò il rigetto della domanda, pur compensando le spese. In cassazione il cliente propose tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato la sentenza del TAR che aveva inizialmente accolto il ricorso amministrativo; 2) violazione degli artt. 1176 e 2697 c.c., perché il giudizio prognostico sull'esito della lite amministrativa sarebbe stato condotto in modo errato e senza applicare il criterio del 'più probabile che non', gravando l'attore di una prova impossibile circa la certezza del risultato favorevole; 3) violazione degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 37 cod. nav., contestando la valutazione sul c.d. diritto di insistenza e la ritenuta superfluità della consulenza tecnica sul danno. La compagnia assicuratrice propose ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, sostenendo che la questione non fosse nuova ai sensi della disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di adeguata esposizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c. e perché diretto non a un fatto storico decisivo, ma a una questione o argomentazione difensiva; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente svolto un giudizio prognostico sull'esito dell'azione amministrativa e che non era stata imposta all'attore una prova di sicuro successo, bensì solo la dimostrazione di una probabilità prevalente di vittoria; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava sul prevedibile esito non favorevole del contenzioso amministrativo in ragione del potere discrezionale della PA e della possibile preferenza per il precedente proprietario, mentre le critiche sul diritto di insistenza e sulla CTU erano non decisive o comunque non colpivano la motivazione effettiva. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato la compensazione delle spese, rilevando che anche nel testo previgente dell'art. 92 c.p.c. la novità delle questioni poteva integrare gravi ed eccezionali ragioni. Sono state altresì poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente principale in favore dei difensori controricorrenti e dichiarata la compensazione tra ricorso principale e incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni o argomentazioni difensive.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a comprendere le censure senza ricorrere ad altre fonti.
richiamato ai fini della diligenza professionale dell'avvocato; la responsabilità va valutata secondo il parametro della diligenza qualificata e con giudizio prognostico sull'esito dell'attività omessa.
la parte che agisce per responsabilità professionale deve fornire gli elementi utili a una prognosi probabilistica favorevole sull'esito dell'attività omessa; non è richiesta la certezza assoluta del risultato.
la sua rilevanza è stata considerata ai fini della valutazione prognostica della probabilità di accoglimento del ricorso amministrativo.
richiamato per il regolamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
anche nel testo previgente alla riforma del 2014 la novità delle questioni poteva integrare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non può essere utilizzato per censurare valutazioni giuridiche, argomentazioni difensive o questioni.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti in modo chiaro e autosufficiente, così da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza dover consultare gli atti di merito.
- Nell'azione di responsabilità professionale dell'avvocato per omissioni difensive, il giudice deve compiere un giudizio prognostico sull'esito dell'attività non svolta, verificando se l'azione omessa avesse una probabilità prevalente di successo; non è richiesta la prova di un esito sicuramente favorevole.
- La critica alla motivazione di merito è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché l'impugnazione deve colpire la ragione effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Ai fini della responsabilità dell'avvocato, il danneggiato deve fornire elementi idonei a dimostrare che, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la condotta diligente avrebbe con ogni verosimiglianza condotto a un risultato utile per il cliente.
- Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., la novità delle questioni di fatto o di diritto poteva costituire grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
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