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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17969/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, autorizzata e accreditata, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della ASL per il pagamento del residuo corrispettivo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nel 2007 in regime di accreditamento. La ASL aveva proposto opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, per la normativa statale e regionale abruzzese e per il contratto del 30 marzo 2005, il soggetto tenuto al pagamento fosse la F.I.R.A. quale ente incaricato della gestione finanziaria e della liquidazione delle fatture. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva confermato il difetto di legittimazione passiva della ASL e la legittimazione passiva della F.I.R.A. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione del contratto, della normativa regionale abruzzese, dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 1362 e 1372 c.c., delle preleggi e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; in sostanza ha sostenuto che la ASL fosse il debitore sostanziale delle prestazioni e che la disciplina sull’ente incaricato del pagamento rilevasse solo in sede esecutiva, non ai fini dell’individuazione del convenuto nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva escluso la legittimazione passiva della ASL e ritenuto invece legittimato al pagamento l’ente incaricato dalla disciplina regionale, ossia la F.I.R.A., per le prestazioni rese nel 2007. La Corte ha richiamato precedenti conformi e ha affermato che l’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 individua in modo chiaro l’ente incaricato del pagamento come debitore inadempiente; ha inoltre rilevato che la successiva cessazione, dal 1° gennaio 2009, delle funzioni di gestione finanziaria in capo alla F.I.R.A. non incide sui crediti maturati nel periodo anteriore, soggetti alla disciplina allora vigente. Ha infine ritenuto che l’art. 10 del contratto del 30 marzo 2005 fosse conforme alla disciplina normativa applicabile e non idoneo a fondare la tesi della responsabilità diretta della ASL. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ.

    richiamato solo come base del procedimento monitorio azionato dalla struttura sanitaria.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente

    la disposizione individua chiaramente, già sul piano sostanziale, il debitore inadempiente nell'ente incaricato del pagamento, non nella ASL territorialmente competente.

  • L.R. Abruzzo n. 146/1996, art. 38

    la disciplina regionale, come modificata, regola il servizio di tesoreria unica e la gestione finanziaria dei pagamenti delle ASL, affidata alla F.I.R.A., senza derogare alla legge statale.

  • L.R. Abruzzo n. 15/2004, art. 122

    ha modificato l'art. 38 della legge regionale del 1996, individuando il sistema regionale di pagamento tramite tesoreria unica e F.I.R.A.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 8-quinquies

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'assetto dei rapporti convenzionali con il SSN.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto del 30 marzo 2005; la Corte ha ritenuto che il contratto fosse conforme alla normativa e non utile a fondare la pretesa contro la ASL.

  • art. 1372 c.c.

    invocato dalla ricorrente per la vincolatività del contratto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'individuazione del debitore.

  • artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.

    richiamati a sostegno della tesi interpretativa della ricorrente, ma disattesi dalla Corte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    dedotti come violati in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale; la censura è stata ritenuta infondata insieme alle altre.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di convenzione o accreditamento, il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento va individuato, per le obbligazioni sorte nel periodo di vigenza della disciplina applicabile, nell'ente che la legge indica come incaricato del pagamento, e non necessariamente nella ASL territorialmente competente.
  • Quando il testo normativo è letteralmente chiaro nell'individuare il debitore inadempiente, l'interprete non può sovrapporre una lettura sistematica o teleologica che ne alteri il significato espresso.
  • La disciplina regionale che organizza il servizio di tesoreria e la gestione finanziaria dei pagamenti non può derogare alla legge statale se non nei limiti consentiti; in particolare non può trasferire retroattivamente sulle ASL obbligazioni che la normativa vigente all'epoca imputava all'ente incaricato del pagamento.
  • La sopravvenuta cessazione delle funzioni di un ente incaricato dei pagamenti non incide sui crediti già maturati nel periodo anteriore alla modifica normativa, che restano regolati dalla disciplina vigente al tempo della prestazione.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale che rinvii alla gestione dei pagamenti tramite un organismo regionale è corretta quando essa si coordina con la disciplina normativa applicabile; tale clausola non può essere letta, in assenza di contrasto testuale, come fonte di una diversa legittimazione passiva dell'ASL.

Come è indicizzato

MaterieMandatoDecreto ingiuntivoProveConto corrente
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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