Cassazione Civile, Ordinanza n. 21332/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società cooperativa, datrice di lavoro, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento, in favore di alcuni dipendenti, di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto riferita alla festività del 4 novembre per gli anni 2007-2012, oltre accessori. La controversia nasceva da un accordo integrativo aziendale del 18 luglio 1985, con il quale era stata ridotta l'orario di lavoro in cambio della rinuncia, da parte dei lavoratori, alla retribuzione aggiuntiva per il 4 novembre. Secondo la società, l'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale avrebbe fatto venir meno la causa dell'accordo aziendale, rendendo incompatibile e quindi non più efficace la clausola di rinuncia alla festività, mentre i successivi accordi e la prassi aziendale avrebbero confermato la volontà originaria di non corrispondere quel trattamento. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che in costanza di rapporto, essendo il rapporto astrattamente assistito da tutela reale contro il licenziamento illegittimo ex art. 18 St. lav., i crediti retributivi avrebbero comunque iniziato a prescriversi. I lavoratori resistenti hanno difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo, per una parte, improcedibile per mancato deposito integrale dei contratti collettivi nazionali richiamati, per altra parte inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, e comunque infondato nel merito perché la corte territoriale aveva compiuto un'interpretazione plausibile degli accordi collettivi, coordinando contrattazione nazionale e aziendale e desumendo una sopravvenuta carenza della causa concreta dell'accordo integrativo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità in senso pieno dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto; ha quindi reputato condivisibile anche la conclusione della Corte d'appello circa la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per i crediti azionati e, in ogni caso, la riferibilità delle somme richieste agli anni 2007-2012. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erroneità dell'interpretazione dell'accordo integrativo e della sua causa, ma la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del giudice di merito fosse plausibile e non sindacabile nei limiti dedotti.
Utilizzati come canoni ermeneutici per la lettura coordinata dei contratti collettivi; la Corte ha ribadito che la loro violazione va specificamente dedotta e che il deposito integrale dei contratti è necessario per il controllo di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di vincolatività del contratto e impossibilità di sua 'abrogazione' parziale; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato per sostenere la nullità/invalidità della clausola per sopravvenuta carenza di causa; la Corte ha ritenuto congrua la lettura del giudice di merito in termini di invalidità parziale automatica per carenza della causa concreta.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto; la Corte ha dato rilievo alla sopravvenuta alterazione dell'assetto causale dell'accordo in termini di interpretazione della volontà negoziale, non di applicazione diretta della norma sull'eccessiva onerosità.
Censurato come norma che regola il rapporto tra contratto collettivo e individuale/aziendale; la Corte ha affermato che il concorso tra disciplina nazionale e aziendale va risolto accertando la volontà delle parti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito integrale dei contratti collettivi è richiesto, a pena di improcedibilità del ricorso, per consentire il controllo di legittimità e l'applicazione dei canoni interpretativi.
Richiamato per la prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ha confermato che, nella fattispecie, il termine decorre dalla cessazione del rapporto quando il rapporto non è assistito da un regime di stabilità piena.
Applicato nel combinato disposto con l'art. 2948 c.c. per individuare il dies a quo della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte ha richiamato il testo modificato dalla legge n. 92/2012, osservando che la tutela reintegratoria non è più generalizzata ma limitata ad alcune ipotesi, con conseguente assenza di stabilità piena idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
Utilizzata come spartiacque per la nuova disciplina dell'art. 18 St. lav. e, dunque, per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Richiamato insieme alla legge n. 92/2012 quale disciplina che conferma l'assenza di un regime di stabilità piena nei rapporti a tempo indeterminato.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sull'interpretazione di contratti collettivi diversi da quelli nazionali è scrutinabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di vizi motivazionali; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa, se quella del giudice di merito è plausibile e coerente.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione che impugna la lettura di contratti o accordi collettivi, il ricorrente deve depositare il testo integrale dei contratti rilevanti e specificare in modo puntuale i canoni interpretativi asseritamente violati; il deposito di stralci non basta.
- Il contrasto tra disciplina collettiva nazionale e accordo collettivo aziendale va risolto accertando la comune volontà delle parti e lo scopo pratico perseguito dal negozio, valorizzando la causa concreta dell'accordo e il coordinamento tra le varie fonti negoziali.
- La sopravvenuta alterazione dell'assetto di interessi originariamente pattuito, quando incide sulla corrispettività che costituiva la ragione dell'accordo, può essere letta dal giudice di merito come sintomo di sopravvenuta carenza della causa concreta dell'accordo stesso.
- Per i crediti retributivi del lavoratore subordinato, in mancanza di un regime di stabilità reale piena del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il rapporto medesimo.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 esclude che il rapporto a tempo indeterminato sia assistito da una stabilità tale da far decorrere ordinariamente la prescrizione in costanza di rapporto.
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