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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10981/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'assegno di natalità richiesto da una cittadina straniera, motivato dall'INPS con la mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, requisito previsto dalla disciplina originaria dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 per i cittadini non italiani. La Corte d'appello aveva ritenuto tale diniego discriminatorio e aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla richiedente. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa interna ed europea richiamata, sostenendo che la Corte di merito non potesse disapplicare la norma che subordinava il beneficio alla titolarità del permesso di lungo periodo. La Corte di cassazione ha però preso atto che, medio tempore, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui escludeva dal beneficio determinate categorie di cittadini di Paesi terzi, rendendo infondata la censura dell'INPS.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il motivo di impugnazione dell'INPS fosse fondato su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, sicché la motivazione della sentenza impugnata andava corretta nei termini indicati, ma il dispositivo di rigetto restava fermo. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda, segnata dall'intervento della Corte costituzionale; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 125, L. n. 190/2014

    La disposizione, nella formulazione ratione temporis, subordinava l'assegno di natalità per i cittadini non italiani al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la Corte prende atto della sua parziale illegittimità costituzionale per la parte discriminatoria.

  • artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, art. 9, comma 12, lett. c), e artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998

    Norme invocate dall'INPS per sostenere la correttezza del requisito del soggiorno di lungo periodo e contestare la disapplicazione della disciplina interna.

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio interpretativo della disciplina interna.

  • art. 12 della direttiva 2011/98/UE

    Richiamato dall'INPS in relazione al trattamento dei cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi o autorizzati a lavorare.

  • art. 3 del regolamento CE n. 883/2004

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

  • artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost.

    Parametri costituzionali della questione di legittimità costituzionale sollevata in via interlocutoria.

  • artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE

    Richiamati come parametri sovranazionali di raffronto nell'ordinanza interlocutoria.

  • art. 41, d.lgs. n. 286/1998

    Evocato come disciplina di riferimento per l'applicazione del beneficio ai titolari di permesso di soggiorno e lavoro da almeno un anno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3, comma 4, L. n. 238/2021

    Richiamato incidentalmente come modifica successiva alla disciplina ratione temporis scrutinata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Se la censura di legittimità è costruita sull'applicazione di una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, la doglianza non può essere accolta e il ricorso va rigettato, potendosi correggere la motivazione della decisione impugnata nei limiti compatibili con lo ius superveniens costituzionale.
  • Quando l'illegittimità della disciplina originaria è accertata dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio di legittimità, la decisione di merito che abbia riconosciuto il diritto al beneficio può essere confermata, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
  • In materia di prestazioni sociali a favore di cittadini di Paesi terzi, un requisito di soggiorno più restrittivo rispetto a quello previsto dalla disciplina unionale o nazionale di riferimento può essere scrutinato in chiave di compatibilità costituzionale e sovranazionale, con possibile declaratoria di illegittimità della previsione discriminatoria.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni
RamiPrevidenza
IstitutiNullità

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