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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10945/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accesso alla pensione anticipata proposta da un soggetto riconosciuto invalido in misura non inferiore all’80%, domanda inizialmente accolta dal tribunale. L’ente previdenziale ha impugnato sostenendo che alla prestazione dovessero applicarsi sia il differimento di 12 mesi previsto dalla disciplina delle cd. "finestre mobili" sia l’ulteriore differimento di tre mesi collegato all’adeguamento dei requisiti anagrafici alle aspettative di vita. La corte d’appello ha accolto solo parzialmente l’appello dell’ente, escludendo l’applicabilità di tali differimenti alla pensione anticipata per invalidità. In cassazione l’ente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 22-ter, comma 2, del d.l. 78/2009 e dell’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. 78/2010, censurando l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’incremento del requisito anagrafico per effetto delle aspettative di vita non sarebbe stato riferibile alla posizione del pensionato. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. per l’illegittima compensazione delle spese nonostante il parziale accoglimento della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale dell’ente previdenziale, richiamando il principio già affermato secondo cui la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità resta soggetta all’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita, perché lo stato di invalidità è solo la condizione per accedere al trattamento di vecchiaia e non muta la natura della prestazione. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame; il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 22-ter, comma 2, d.l. 78/2009

    La disciplina dell’adeguamento alla speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, quale trattamento diretto di vecchiaia.

  • art. 12, commi 12-bis e 12-quater, d.l. 78/2010

    Rilevano quale base normativa del meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici alle speranze di vita, applicabile anche alla fattispecie esaminata.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992

    Costituisce il fondamento della pensione anticipata per invalidità invocata in giudizio.

  • art. 12, comma 2, l. 122/2010

    Era stata invocata dall’ente per il differimento di 12 mesi dell’accesso alla pensione, ma la sentenza di merito ne aveva escluso l’applicazione alla fattispecie.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È invocato nel ricorso incidentale quale parametro sulla motivazione del provvedimento sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

Massime di principio

  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità mantiene la propria natura di trattamento di vecchiaia e, come tale, è soggetta all’adeguamento dei requisiti anagrafici all’incremento della speranza di vita.
  • Lo stato di invalidità costituisce solo una condizione per l’accesso anticipato al trattamento, ma non esclude l’applicazione delle norme generali che incrementano l’età pensionabile.
  • Quando la Corte di cassazione reputa corretta la qualificazione giuridica operata dalla giurisprudenza di legittimità su una medesima questione, deve assicurarne la continuità e cassare la decisione di merito difforme.
  • Il ricorso incidentale sulle spese resta assorbito quando l’accoglimento del motivo principale comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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