Cassazione Civile, Ordinanza n. 10928/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo della pensione di un lavoratore dello spettacolo, in particolare della quota B relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993. Il pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna dell'INPS a riliquidare la prestazione senza applicare il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, sostenendo che tale limite fosse stato tacitamente abrogato per effetto del D.Lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.Lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non aveva eliminato il tetto pensionabile e che la Corte d'appello aveva erroneamente ravvisato un'abrogazione tacita. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare del controricorrente, ha ritenuto scrutinabile il ricorso nel merito e lo ha accolto. Ha cassato la sentenza impugnata, affermando che per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995 permane l'applicazione del massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per il riesame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12
comma 7; comma 1; comma 2; comma 3
il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche per la quota B; l'articolo definisce base di calcolo e limite massimo della retribuzione pensionabile
D.Lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4
art. 3, commi 4 e 5; art. 4, comma 8
non abroga tacitamente il massimale pensionabile; disciplina il calcolo delle quote pensionistiche ma resta coordinato con la normativa previgente
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12
il richiamo dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 182 del 1997 concerne le aliquote di rendimento, non elimina il limite massimo previsto dalla normativa speciale
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13
distingue quota A e quota B della pensione
L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 22
la delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici non contiene una volontà espressa di eliminare il massimale pensionabile
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 23, lett. a
impone l'introduzione di norme coerenti con le peculiarità dei settori, nel quadro del sistema contributivo
L. n. 412 del 1991, art. 11, comma 2
ha elevato il massimale contributivo, differenziandolo dal limite pensionabile
L. n. 87 del 1953, art. 28
richiamato nel passaggio sulla inammissibilità delle questioni costituzionali per intervento manipolativo
art. 384 c.p.c., comma 2
ha fondato la cassazione con rinvio e l'enunciazione del principio di diritto
art. 15 preleggi
l'abrogazione tacita richiede incompatibilità tra norme o regolazione integrale della materia da parte della legge successiva
art. 12 preleggi
l'intenzione del legislatore va ricostruita oggettivamente dal dato normativo
art. 76 Cost.
l'interpretazione del decreto delegato deve essere compatibile con principi e criteri direttivi della legge di delegazione
art. 38 Cost.
il sistema previdenziale può prevedere limiti e non richiede una necessaria corrispondenza piena tra contributi versati e prestazioni erogate
Massime di principio
- L'abrogazione tacita di una disciplina speciale in materia previdenziale non può essere desunta in modo estensivo: occorrono una incompatibilità radicale tra vecchie e nuove norme oppure una regolazione integrale della materia da parte della legge successiva.
- Il semplice richiamo, in una disciplina sopravvenuta, alle aliquote di rendimento non equivale al superamento del distinto e autonomo limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla normativa speciale precedente.
- In presenza di riforme progressive e coordinate, le disposizioni nuove vanno lette in continuità con quelle pregresse quando il legislatore non abbia espresso chiaramente la volontà di sostituire integralmente il regime anteriore.
- Nel sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile costituisce elemento strutturale del bilanciamento tra esigenze di tutela dei lavoratori e sostenibilità finanziaria della gestione.
- L'interpretazione delle norme delegate deve restare conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, specie quando il testo legislativo evidenzi esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali.
- Il giudicato non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche della sentenza, ma sull'unità minima di decisione relativa al fatto giuridicamente qualificato e al relativo effetto.
- La divergenza tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo pensionistico non è di per sé illegittima, se inserita in un sistema complessivamente razionale e rispettoso dell'art. 38 Cost.
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