Cassazione Civile, Ordinanza n. 10953/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per il recupero di contributi ritenuti dovuti su una voce prevista dalla contrattazione collettiva integrativa regionale per le farmacie rurali, denominata indennità di camice/lavaggio. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione del datore di lavoro, ritenendo che l'indennità non fosse in concreto dovuta perché la farmacia aveva fornito i camici e provveduto al lavaggio a proprie spese; la corte d'appello aveva confermato tale decisione. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme sull'imponibile contributivo e sul minimale contributivo, sostenendo che la base di calcolo dei contributi va individuata nella retribuzione dovuta e non in quella effettivamente corrisposta, e che quindi l'indennità prevista dal contratto collettivo doveva essere assoggettata a contribuzione anche se non materialmente erogata in denaro e sostituita in concreto dalla fornitura del camice e dal lavaggio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini contributivi, occorre guardare alla retribuzione dovuta in base alla fonte collettiva e non alla sola retribuzione di fatto corrisposta; ha interpretato la clausola del contratto integrativo regionale come attributiva di un vero diritto del lavoratore all'indennità di camice/lavaggio, dunque come voce retributiva inclusa nell'imponibile contributivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione all'avviso di addebito. Le spese di lite di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153
La retribuzione imponibile va riferita a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere in ragione del rapporto di lavoro, non a quanto è stato concretamente pagato; l'obbligo contributivo è autonomo rispetto all'adempimento dell'obbligo retributivo.
art. 1, comma 1, L. n. 876 del 1986
Richiamata dal ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione decisoria.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 173 del 1988 conv. con modif. nella L. n. 291 del 1988
Richiamata dal ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione decisoria.
art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del 1989
Il minimale contributivo fissa un limite minimo incomprimibile di retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi, distinto dalla regola sull'imponibile contributivo e operante solo in senso di soglia minima.
art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318 conv. in L. 29 luglio 1996, n. 402
Le clausole degli accordi collettivi di qualsiasi livello incidono sulla determinazione della retribuzione dovuta e, di riflesso, anche sulla base di calcolo delle prestazioni previdenziali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, la base imponibile va determinata sulla retribuzione dovuta per legge o per contratto, non sulla sola retribuzione effettivamente corrisposta.
- La distinzione tra imponibile contributivo e minimale contributivo impone di tenere separati i due piani: il primo serve a stabilire quali voci retributive siano soggette a contribuzione, il secondo fissa una soglia minima legale al di sotto della quale non si può scendere.
- Se una clausola collettiva attribuisce al lavoratore una specifica indennità, tale voce costituisce retribuzione dovuta e deve essere inclusa nella base contributiva, salvo espressa esclusione normativa.
- L'autonomia negoziale delle parti non può derogare al parametro legale dell'imponibile previdenziale né escludere, di fatto, la contribuzione su somme che il contratto collettivo configura come spettanti al lavoratore.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva è necessaria per stabilire il contenuto del "dovuto" retributivo e, conseguentemente, l'esatto ammontare dell'obbligo contributivo.
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