Cassazione Civile, Ordinanza n. 10942/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo della base di calcolo della quota B della pensione di una lavoratrice dello spettacolo, già iscritta al fondo prima del 31 dicembre 1995. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, per le anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993, non si applicasse più il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.Lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non avesse abrogato tacitamente il massimale pensionabile e che il limite dovesse continuare ad operare anche per la quota B. La resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare della resistente, ha esaminato il ricorso nel merito e lo ha accolto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato. La Corte ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo anteriormente al 31 dicembre 1995, continua ad applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, non essendo stato abrogato tacitamente dal D.Lgs. n. 182 del 1997.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge dedotta dall'INPS.
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12
il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche alla quota B dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo anteriormente al 31 dicembre 1995.
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12
richiamati per definire il sistema di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile e la rilevanza del tetto nel regime speciale.
D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 3
norma che disciplina i criteri di individuazione delle giornate rilevanti e richiama la normativa previgente senza incidere sul massimale pensionabile.
D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8
norma interpretata dalla Corte come non idonea ad abrogare o superare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per la quota B.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
il richiamo operato dal D.Lgs. n. 182 del 1997 riguarda le aliquote di rendimento e non elimina i limiti massimi previsti dai singoli ordinamenti.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13
norma che distingue quota A e quota B della pensione.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12
richiamata per il criterio del pro-quota quando l'anzianità assicurativa e contributiva è inferiore a diciotto anni.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22
lettera a; lettera b; lettera c; lettera d
norma di delega che impone armonizzazione dei regimi pensionistici e salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 23
disposizione richiamata per il sistema contributivo e le peculiarità dei settori di attività.
D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 8
disciplina il massimale contributivo per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995.
D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 11
per i nuovi iscritti o per chi opta per il contributivo, prevede una diversa base contributiva e pensionabile, parametrata al massimale annuo AGO.
D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 14
richiamato per distinguere il regime di chi è iscritto dopo il 31 dicembre 1995 o opta per il sistema contributivo.
art. 15 preleggi
utilizzato per escludere un'abrogazione tacita in assenza di incompatibilità tra norme o di regolazione integrale della materia da parte della legge successiva.
art. 12 preleggi
evocato per affermare che l'intenzione del legislatore va ricostruita oggettivamente dal dato normativo.
art. 76 Cost.
richiamato per affermare che l'interpretazione del decreto delegato deve essere compatibile con i principi e criteri direttivi della legge di delega.
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 28
citato in relazione ai limiti dei poteri della Corte costituzionale in materia di pronunce manipolative.
base del rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione con enunciazione del principio di diritto.
Massime di principio
- In tema di abrogazione tacita, la sopravvenienza normativa non elimina una disciplina previgente se manca un'espressa volontà abrogativa e non ricorre una vera incompatibilità logico-giuridica tra le disposizioni, né la nuova legge regola integralmente l'intera materia.
- Il mero richiamo, da parte della normativa sopravvenuta, alle aliquote di rendimento non comporta di per sé il superamento dei limiti massimi della retribuzione pensionabile previsti dalla disciplina speciale precedente, quando tali limiti costituiscano un elemento autonomo del sistema.
- Nella lettura delle norme delegate, l'interprete deve privilegiare una soluzione compatibile con la legge di delegazione e con l'esigenza di equilibrio delle gestioni previdenziali, evitando interpretazioni che introducano innovazioni di forte impatto prive di base testuale.
- La disciplina previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo va interpretata in modo sistematico, valorizzando la continuità tra vecchio e nuovo regime per le posizioni già consolidate, salvo espresso diverso disposto del legislatore.
- Nel ricorso per cassazione, l'eccezione di inammissibilità per mancata censura di una ratio decidendi non regge quando il ricorso contesti in radice l'impianto argomentativo della sentenza impugnata e investa il nucleo decisorio della controversia.
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