Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10915/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'INPS, della domanda di pensione di vecchiaia anticipata proposta da una lavoratrice invalida in misura superiore all'80%, che rivendicava la decorrenza del trattamento dal luglio 2015. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il regime delle cd. finestre mobili introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applicasse solo a chi maturava il diritto alla pensione di vecchiaia alle età ordinarie (65 anni uomini, 60 donne) e non anche agli invalidi che accedono anticipatamente al pensionamento ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che la finestra mobile annuale si applichi in via generale anche agli invalidi non inferiori all'80%, non essendo prevista alcuna specifica deroga per tale categoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle finestre di accesso previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che conseguono la pensione di vecchiaia anticipata. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza immediata della pensione senza considerare il differimento di 12 mesi, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime delle cd. finestre mobili per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai trattamenti anticipati riconosciuti agli invalidi in misura non inferiore all'80%, salvo espresse deroghe normative.
  • Quando una norma sull'accesso al trattamento pensionistico utilizza un'espressione ampia come "negli altri casi" e non prevede una deroga specifica per una particolare categoria di beneficiari, il differimento della decorrenza si estende anche a tale categoria.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato, la Corte di cassazione può ribadire il principio di diritto e cassare la decisione di merito che se ne discosti.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.