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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10913/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona invalida in misura non inferiore all'80% per ottenere la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, ritenendo che la disciplina delle cd. finestre mobili introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, non si applicasse agli invalidi che accedono alla pensione anticipata al compimento dei requisiti agevolati. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il differimento di 12 mesi operi in via generale anche per gli invalidi all'80% e che le deroghe previste dalla norma non comprendano tale categoria. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il regime delle finestre mobili si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, che estende lo slittamento annuale non solo ai soggetti che maturano il diritto a 65/60 anni, ma anche a tutti gli altri casi di pensionamento di vecchiaia secondo gli specifici ordinamenti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso introduttivo della pensionata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime delle cd. finestre mobili previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha applicazione generale, salvo deroghe espressamente previste dal legislatore.
  • Quando il testo normativo individua in modo ampio l'ambito soggettivo della disciplina, l'interprete non può escludere categorie di beneficiari se non vi è un'espressa previsione derogatoria.
  • In presenza di una questione risolvibile sulla sola base dell'interpretazione della norma, e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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