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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23216/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito per forniture di gas. La società ricorrente aveva presentato una domanda tempestiva di ammissione al passivo per il corrispettivo del servizio di "default" trasporto relativo a prelievi di gas effettuati senza previo contratto di somministrazione; tale domanda era stata respinta e non impugnata. Successivamente la stessa società aveva presentato una domanda tardiva per il medesimo credito, qualificandolo questa volta come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva ritenendo identici petitum e causa petendi rispetto alla domanda tempestiva, e comunque rilevando che la documentazione prodotta era unilaterale e priva di data anteriore al fallimento. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe mutato d’ufficio il titolo della pretesa qualificando la domanda tempestiva come azione di arricchimento senza causa; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 164/2000, lamentando l’erronea assimilazione tra la domanda per il servizio di default e quella ex art. 2041 c.c.; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 23 d.lgs. 164/2000 e 1 l. 481/1995, contestando la valutazione di inattendibilità della documentazione e sostenendo che i consumi erano provati dalle registrazioni dei contatori e non specificamente contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati/inammissibili i primi due motivi perché il Tribunale non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: aveva invece correttamente qualificato giuridicamente i fatti allegati applicando il principio iura novit curia, senza introdurre fatti nuovi. La Corte ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a contestare l’interpretazione del contenuto della domanda, attività di merito non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché una delle rationes decidendi poste a base del decreto impugnato era già stata confermata come insuperabile; dunque l’eventuale fondatezza della doglianza residua non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può sostituire alla domanda proposta una diversa domanda fondata su fatti costitutivi non dedotti; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la qualificazione è rimasta nei limiti dei fatti allegati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La doglianza per ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva svolto una corretta attività di qualificazione giuridica della domanda.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come possibile titolo dell’azione di restituzione/indennizzo; la Corte non ne afferma l’applicazione diretta, ma rileva che la diversa qualificazione giuridica non muta la domanda se i fatti costitutivi sono identici.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato insieme all’azione di arricchimento senza causa, senza autonoma affermazione decisoria nel merito.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 164/2000

    Norma evocata dalla ricorrente sul servizio di default; la Corte non ne fornisce una lettura autonoma, limitandosi a considerarla nel contesto della qualificazione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata reputata inammissibile perché diretta in realtà contro la valutazione di merito del materiale probatorio e dell’allegazione dei fatti.

  • art. 23 d.lgs. 164/2000

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla prova dei consumi; non esaminata nel merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 1 l. 481/1995

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l’attendibilità delle registrazioni dei contatori; non esaminata nel merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le violazioni di legge dedotte non sono state accolte perché i motivi miravano in realtà a contestare l’accertamento in fatto e l’interpretazione della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l’interpretazione della domanda integra un accertamento di fatto sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria del controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può attribuire al rapporto dedotto in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, in applicazione del principio iura novit curia, purché non muti i fatti costitutivi allegati né sostituisca la domanda con una diversa.
  • Ai fini della verifica di identità tra due domande, conta la coincidenza del petitum e soprattutto dei fatti costitutivi posti a base della pretesa; la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non rende automaticamente diversa la domanda.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà l’interpretazione del contenuto della domanda o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resta intatta, il motivo che investe solo un’ulteriore ragione è inammissibile per difetto di interesse, poiché non potrebbe comunque condurre alla cassazione.
  • L’interpretazione della domanda e la qualificazione del fatto storico allegato sono attività di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoTrasporto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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