Cassazione Civile, Ordinanza n. 23193/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il fallimento della venditrice aveva convenuto in giudizio l'acquirente chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita con cui la venditrice aveva alienato la propria metà indivisa di un appartamento, deducendo che l'atto fosse solo apparente e finalizzato a sottrarre il bene ai creditori. In via subordinata aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 66 l.fall. e, in via ordinaria, dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la vendita avesse ridotto la garanzia patrimoniale del debitore, perché la venditrice si era spogliata del suo unico bene immobile di valore e il corrispettivo era inferiore al valore di mercato. L'acquirente aveva resistito negando la simulazione e sostenendo che il trasferimento fosse reale e collegato alla crisi coniugale; in cassazione ha dedotto, con tre motivi, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente/illogica e violazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., assumendo che non vi fosse eventus damni perché i creditori ipotecari erano tutelati dal diritto di sequela e non risultavano altri creditori pregiudicati; ha inoltre contestato che il prezzo basso bastasse a provare il pregiudizio e la consapevolezza del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore ex art. 66 l.fall., azione che conserva i requisiti sostanziali dell'art. 2901 c.c. e richiede la dimostrazione del pregiudizio alle ragioni creditorie. Secondo la Corte, l'esistenza di ipoteche sul bene non esclude, di per sé, l'eventus damni, poiché la valutazione va compiuta in termini prognostici rispetto alla futura possibilità di soddisfazione dei creditori. Poiché la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, senza specifica censura decisiva, che il debitore si era spogliato dell'unico cespite immobiliare di valore, che il terzo era consapevole del debito superiore al prezzo e che la vendita era idonea a frustrare la garanzia patrimoniale del creditore ammesso al passivo, la decisione di merito è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza richiamata. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria esercitata dal curatore conserva la natura e i presupposti sostanziali dell'azione ordinaria ex art. 2901 c.c.; la peculiarità riguarda solo effetti, legittimazione e competenza.
Il curatore deve provare il pregiudizio alle ragioni dei creditori; l'eventus damni sussiste quando l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione dei crediti già esistenti.
È inammissibile la censura che non indichi un fatto storico decisivo omesso in modo specifico e autonomamente rilevante.
La doglianza sulla motivazione apparente non è accolta quando la decisione espone una ratio comprensibile e coerente con i principi di diritto applicati.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere presente e intelligibile; nel caso concreto la Corte l'ha ritenuta sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca radicalmente la motivazione o essa sia meramente apparente; qui ciò è stato escluso.
Il ricorso incidentale notificato oltre il termine semestrale è inefficace.
L'inefficacia del ricorso incidentale discende dalla tardività rispetto al ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Individua la misura del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- L'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare ex art. 66 l.fall. resta soggetta ai presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; il fallimento non alleggerisce l'onere di dimostrare l'eventus damni e, se del caso, il consilium fraudis.
- L'eventus damni non è escluso dalla sola presenza di ipoteche sul bene alienato: occorre valutare se, al momento dell'atto e in proiezione prognostica, il trasferimento renda più incerta o difficile la soddisfazione dei creditori.
- Per integrare il pregiudizio revocatorio è sufficiente che l'atto incida in modo sfavorevole sulla garanzia patrimoniale rispetto a uno o più crediti già esistenti e poi ammessi al passivo; non è necessaria la prova dell'esistenza di una pluralità di creditori pregiudicati.
- La vendita a prezzo inferiore al valore di mercato può costituire un indice del pregiudizio e della consapevolezza del terzo, ma non è di per sé decisiva: rileva il complesso dell'operazione e la concreta attitudine dell'atto a pregiudicare la garanzia dei creditori.
- In sede di legittimità, la critica alla motivazione che si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo omesso o una reale mancanza del percorso argomentativo.
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