Cassazione Civile, Ordinanza n. 23198/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dal fallimento del disponente per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, un atto del 14/11/2013 con cui il debitore aveva costituito a titolo gratuito a favore della moglie il diritto di abitazione su un immobile di sua proprietà e, contestualmente, aveva venduto al figlio la nuda proprietà dello stesso bene. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la revoca, ritenendo integrati l'eventus damni e, per l'atto anteriore al sorgere di alcuni crediti, la dolosa preordinazione del disponente e la partecipatio fraudis dell'acquirente. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c. e 66 l. fall. per aver attribuito al convenuto l'onere di provare la capienza del patrimonio residuo, mentre nell'azione revocatoria promossa dal curatore tale prova graverebbe sulla curatela; (2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per aver ritenuto tardiva la deduzione della titolarità, da parte del disponente, di un ulteriore 50% di immobile, nonostante tale circostanza fosse già emersa in primo grado e fosse stata anche riconosciuta dalla controparte; (3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente proprio nella capienza del patrimonio residuo; (4) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. per avere desunto il pregiudizio dalle sole risultanze dello stato passivo e dal gravame ipotecario su altro bene, senza accertare la situazione patrimoniale alla data dell'atto; (5) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione asseritamente apparente o insufficiente sulla concreta difficoltà di soddisfazione dei creditori; (6) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere affermato, senza presunzioni gravi, precise e concordanti, la conoscenza da parte dell'acquirente dell'intento fraudolento del padre, nonostante la distanza temporale, la qualità di socio accomandante del disponente, l'assenza di crediti già manifestati dai lavoratori e il pagamento del prezzo mediante indebitamento bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate su violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, già compiutamente esaminato dal giudice di merito. Ha quindi affermato che la corte territoriale si era attenuta ai principi applicabili all'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall., avendo accertato in fatto che l'atto aveva reso più difficile e incerta la riscossione dei crediti ammessi al passivo, che il patrimonio residuo non escludeva il pregiudizio, che il disponente era consapevole della situazione debitoria e della crisi della società, e che l'acquirente era a conoscenza della dolosa preordinazione dell'operazione. Conseguentemente ha confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede il pregiudizio alle ragioni dei creditori; se l'atto è anteriore al credito, occorre anche la dolosa preordinazione del debitore e, per l'atto oneroso, la conoscenza del terzo.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta infondata perché la corte di merito ha comunque accertato i fatti costitutivi del pregiudizio e della preordinazione fraudolenta; il ricorso tendeva in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.
L'azione revocatoria proposta dal curatore è un'azione derivata che resta disciplinata, nei presupposti sostanziali, dall'art. 2901 c.c., pur con adattamenti quanto a legittimazione, effetti e competenza.
La deduzione di un ulteriore cespite in appello è stata ritenuta dalla corte territoriale tardiva; la Cassazione non ha ravvisato un vizio di legittimità censurabile, poiché le doglianze miravano al riesame del fatto.
Le violazioni di legge dedotte non colpivano la regola giuridica applicata, ma la ricostruzione fattuale della vicenda, con conseguente inammissibilità del motivo.
La censura di motivazione apparente è stata esclusa: la motivazione della sentenza d'appello non era inesistente o incomprensibile, ma esprimeva un apprezzamento di merito sufficientemente intellegibile.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per una diversa lettura delle prove.
Il ricorrente deve indicare con specificità il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
Anche la produzione degli atti richiamati deve rispettare l'onere di specifica indicazione richiesto per il ricorso in cassazione.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la corte di merito le ha ritenute sussistenti quanto alla conoscenza dell'intento fraudolento da parte del terzo acquirente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, l'art. 66 l. fall. richiama i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.: il curatore deve provare il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e, per gli atti anteriori al credito, la dolosa preordinazione del debitore; per gli atti onerosi, anche la consapevolezza del terzo.
- Il pregiudizio revocatorio sussiste quando l'atto di disposizione rende la soddisfazione dei creditori più difficile o incerta, anche se il credito non era ancora esigibile al momento dell'atto, purché già esistente.
- La prova del pregiudizio e della preordinazione può essere desunta anche in via presuntiva, mediante indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro idoneità è tipicamente riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale: il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività; in mancanza, la censura è inammissibile.
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