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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23201/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una causa promossa dal fallimento di una società contro due ex amministratori e una terza soggetta, per ottenere: a) la condanna dei primi due al risarcimento dei danni per mala gestio; b) la declaratoria di simulazione assoluta, o in subordine di inefficacia revocatoria, di due compravendite immobiliari stipulate nello stesso giorno, una tra ciascun ex amministratore e la terza soggetta. In primo grado il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza sull'azione di responsabilità, ritenendo competente il tribunale delle imprese, e ha poi accolto la domanda di simulazione. In appello i soccombenti hanno contestato sia la decisione sulla competenza sia l'accertamento della simulazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione hanno dedotto violazione delle norme sulla competenza e sul cumulo di domande, sostenendo che la prima sentenza del tribunale avrebbe deciso non solo sulla competenza ma anche su altre questioni, rendendo ammissibile l'appello; inoltre hanno invocato la connessione tra domanda di responsabilità e domande di simulazione/revocatoria ai fini della competenza del tribunale delle imprese. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di norme sostanziali sulla simulazione e sulla cessione/accollo, sostenendo che le vendite erano reali, che il prezzo era stato pagato anche mediante accollo di mutuo, che l'inadempimento successivo dell'acquirente non poteva fondare la simulazione, e che il fallimento avrebbe dovuto eventualmente agire in via surrogatoria o revocatoria, non con l'azione di simulazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sentenza che si limita a dichiarare l'incompetenza su una delle domande cumulate è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, non con appello, anche se il giudice abbia poi deciso nel merito sulle altre domande; tale pronuncia non contiene una decisione di merito, ma solo giudicato formale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione di merito: la corte territoriale aveva accertato, in fatto, la natura fittizia delle compravendite sulla base di plurimi indizi (mancato pagamento del prezzo, disponibilità dei beni rimasta ai venditori, gestione degli immobili come propri, pagamento delle spese condominiali da parte dei venditori, mancato trasferimento di residenza dell'acquirente, assenza di iniziative per il pagamento del prezzo). La Cassazione ha inoltre ribadito che l'azione di simulazione non presuppone un credito già accertato, essendo sufficiente un interesse giuridico del terzo, e che il creditore del simulato alienante è legittimato a far valere la simulazione quando l'atto pregiudica la garanzia patrimoniale, anche se il credito sia contestato o non ancora accertato con sentenza definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'impugnazione corretta contro la sentenza che si limita a dichiarare l'incompetenza su una delle domande cumulate è il regolamento necessario di competenza, non l'appello. Quanto alla simulazione delle compravendite, ha ritenuto che le censure dei ricorrenti non investissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, il creditore del simulato alienante è legittimato ad agire per far dichiarare la simulazione in presenza di un interesse a tutelare la garanzia patrimoniale. La Corte ha quindi posto le spese a carico dei ricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    La sentenza che non decide il merito della causa, ma si limita a dichiarare l'incompetenza, si impugna con regolamento necessario di competenza.

  • art. 43 c.p.c.

    Non ricorre una decisione sulla competenza insieme col merito quando il giudice si limiti a declinare la competenza su una sola delle domande cumulate.

  • art. 103 c.p.c.

    La connessione tra domande cumulate è stata invocata, ma non ha mutato il regime dell'impugnazione della sola pronuncia di incompetenza.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di cumulo di domande.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'asserita omissione di pronuncia sulla connessione tra le domande.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo.

  • artt. 38 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di eccezione di incompetenza.

  • artt. 42 ss. c.p.c.

    Il regolamento necessario di competenza è il mezzo corretto per impugnare la sentenza che si limiti a dichiarare l'incompetenza.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza del tribunale delle imprese sull'azione di responsabilità.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003

    Richiamato per la connessione oggettiva e la cd. vis attractiva del tribunale delle imprese.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla simulazione; la Corte valorizza la distinzione tra apparenza negoziale e reale accordo simulatorio.

  • art. 1415 c.c.

    I terzi possono far valere la simulazione quando l'atto pregiudica i loro diritti; è sufficiente l'interesse del terzo.

  • art. 1416 c.c.

    I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, anche verso le parti o i loro aventi causa.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come domanda subordinata di inefficacia revocatoria.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la tutela dovesse essere azionata in via surrogatoria.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento all'accollo del mutuo.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di effetti traslativi del contratto di vendita.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato per la violazione di legge dedotta con il secondo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura corretta contro l'accertamento in fatto sarebbe stata, al più, quella per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione degli atti e dei fatti storici.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è sufficiente per l'azione di simulazione del terzo danneggiato.

  • art. 295 c.p.c.

    La sentenza dichiarativa di simulazione può essere inutile in concreto, ma ciò non basta a fondare la sospensione per pregiudizialità in contrasto con il giudicato sul credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado, in presenza di più domande cumulate, si limita a dichiarare l'incompetenza su una sola di esse senza decidere il merito di quella domanda, l'impugnazione corretta è il regolamento necessario di competenza, non l'appello.
  • La pronuncia che declina la competenza su una domanda cumulatasi con altre non diventa sentenza 'sulla competenza insieme col merito' solo perché il giudice si sia poi pronunciato nel merito sulle altre domande.
  • L'azione di simulazione può essere proposta dal terzo che vi abbia interesse e, in particolare, dal creditore del simulato alienante quando l'atto apparentemente traslativo incida sulla garanzia patrimoniale, anche se il credito non sia ancora definitivamente accertato.
  • Per dimostrare la simulazione assoluta di una compravendita sono rilevanti, in chiave presuntiva, indici quali il mancato pagamento del prezzo, la mancata disponibilità effettiva del bene da parte dell'acquirente, la gestione del bene come proprio da parte dell'alienante e l'assenza di comportamenti coerenti con un reale trasferimento.
  • Una censura di legittimità contro l'accertamento della simulazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove: deve confrontarsi con la ratio decidendi e, se attacca il fatto, dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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