Cassazione Civile, Ordinanza n. 23191/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un fallimento ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. per far dichiarare inefficace verso la massa dei creditori la vendita, avvenuta nel 2008, della metà di un immobile di proprietà del debitore a favore di due acquirenti coniugi. Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo l'atto pregiudizievole per i creditori e consapevoli del pregiudizio anche gli acquirenti. La corte d'appello ha rigettato l'appello principale degli acquirenti, escludendo l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. perché gli acquirenti non erano creditori del venditore e perché non si trattava di un mero adempimento di debito scaduto; ha poi confermato la prova della scientia damni degli acquirenti valorizzando la situazione debitoria del venditore, il ruolo professionale di uno degli acquirenti, la destinazione del prezzo al pagamento di debiti fiscali e la differenza tra prezzo e valore stimato del bene. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l'atto non era revocabile perché il prezzo era stato destinato, almeno in parte, al pagamento di debiti scaduti verso terzi; 2) e 3) omesso esame di fatti decisivi relativi, rispettivamente, alla mancata richiesta di informazioni al venditore da parte dell'acquirente e alla reale modesta differenza tra prezzo e valore di mercato; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. Il fallimento ha proposto ricorso incidentale sostenendo, al contrario, che l'eccezione di non revocabilità ex art. 2901, comma 3, c.c. era tardiva e quindi inammissibile, e che comunque non era stata provata l'unicità del mezzo di adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli acquirenti. Ha invece accolto il ricorso incidentale del fallimento nei limiti esposti in motivazione, affermando che l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c. è un'eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta tempestivamente con la comparsa di risposta nel termine di cui all'art. 166 c.p.c.; nel caso concreto, essendo stata dedotta tardivamente, è inammissibile. Quanto ai motivi di ricorso principale fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché in realtà miravano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione al di fuori dei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura sulle spese è stata parimenti ritenuta inammissibile, essendo la compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti principali le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 l.fall.
consente al curatore di esperire l'azione revocatoria ordinaria del fallimento contro gli atti del debitore pregiudizievoli per la massa.
art. 2901, comma 3, c.c.
l'esenzione dalla revocatoria riguarda l'adempimento di un debito scaduto e, in ipotesi, l'alienazione necessaria a reperire la liquidità per adempiere, ma solo se costituisce l'unico mezzo per il pagamento; si tratta di eccezione in senso stretto, soggetta a tempestiva deduzione.
art. 166 c.p.c.
l'eccezione in senso stretto deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza.
art. 167 c.p.c.
richiamato per affermare la necessità di tempestiva allegazione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
art. 2729 c.c.
gli indizi sulla consapevolezza del pregiudizio devono essere gravi, precisi e concordanti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi, non alla rivalutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente i fatti e gli atti rilevanti su cui fonda il vizio di omesso esame.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l'adempimento di un debito scaduto può operare anche quando il debitore alieni un bene per procurarsi la liquidità necessaria al pagamento, ma solo se la vendita costituisce il solo mezzo per adempiere; in mancanza di tale necessità, l'atto resta astrattamente revocabile.
- L'eccezione di non revocabilità per pagamento di debito scaduto integra un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente proposta nella prima difesa utile; se dedotta tardivamente, è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame: il controllo di legittimità riguarda solo l'omissione di fatti storici decisivi o anomalie motivazionali radicali, non la sufficienza o la maggiore persuasività della motivazione.
- La prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere desunta anche da elementi indiziari plurimi, purché valutati nel loro complesso e con carattere di gravità, precisione e concordanza.
- La decisione sulle spese di lite e sulla loro eventuale compensazione appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sulla mancata compensazione.
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