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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23196/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il fallimento di una società, dichiarato nel 2014, ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro una serie di operazioni del 2011: la vendita di immobili di proprietà della società poi fallita a favore di una società acquirente, la successiva rivendita di uno degli immobili a un'altra società e l'ipoteca volontaria iscritta dalla banca a garanzia di un mutuo concesso all'acquirente e utilizzato per pagare il prezzo degli acquisti. Il fallimento sosteneva che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori e che vi fosse consapevolezza del pregiudizio in capo agli acquirenti e alla banca. In appello le domande sono state respinte perché la corte territoriale ha escluso l'eventus damni: ha ritenuto, da un lato, che alcuni crediti erariali invocati non fossero anteriori agli atti dispositivi o, comunque, non fossero giuridicamente esistenti ai fini della revocatoria, dall'altro che il corrispettivo delle vendite fosse stato integralmente destinato all'estinzione del debito bancario, sicché gli atti costituivano sostanzialmente adempimento di debiti scaduti e non atti pregiudizievoli. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., degli artt. 43 e 96 l.fall. e dell'art. 37 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il credito tributario era definitivamente ammesso al passivo e quindi preesistente, mentre la sentenza tributaria richiamata era successiva all'apertura del fallimento e non opponibile; 2) violazione degli artt. 167, 112 e 345 c.p.c., perché l'esenzione da revocatoria degli atti di adempimento di debiti scaduti sarebbe un'eccezione in senso stretto non sollevata dai convenuti; 3) violazione degli artt. 2901, comma 3, c.c. e 1219 c.c., contestando che la corte avesse ritenuto sufficiente la mera destinazione del prezzo al pagamento di debiti bancari senza verificare che si trattasse di debiti effettivamente scaduti e già messi in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte d'appello nella parte in cui ha escluso la preesistenza, ai fini dell'azione revocatoria verso i terzi, dei crediti tributari di importo minore, sulla base dell'accertamento incidentale dell'inesistenza di quei crediti da parte del giudice tributario. Ha inoltre affermato che il decreto di esecutività dello stato passivo non impedisce, in un giudizio di revocatoria tra fallimento e terzi acquirenti, di contestare incidentalmente l'esistenza del credito, perché l'accertamento endofallimentare non fa stato verso i terzi. Il primo motivo è stato quindi ritenuto inammissibile e, per assorbimento, non sono stati esaminati gli altri. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale dei creditori rispetto ad atti del debitore che rendano più difficile o incerta la soddisfazione del credito; non è volta a reprimere in via generale la par condicio creditorum né a rendere inefficaci i pagamenti preferenziali, e resta escluso dalla revoca l'adempimento di un debito scaduto.

  • art. 66 l.fall.

    L'azione revocatoria esercitata dal curatore è derivata rispetto alla disciplina civilistica dell'art. 2901 c.c.; mutano legittimazione, effetti e competenza, ma non i presupposti sostanziali dell'azione.

  • art. 43 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro dei crediti insinuati al passivo, senza una specifica statuizione autonoma della Corte.

  • art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della verifica del passivo, senza una specifica statuizione autonoma della Corte.

  • art. 37 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della sentenza tributaria; la Corte ha però valorizzato il principio per cui l'accertamento reso in sede tributaria, se definitivo e non contestato nel caso specifico, può incidere sull'esistenza del credito ai fini del giudizio tra fallimento e terzi.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eccezione di non revocabilità ex art. 2901, comma 3, c.c. dovesse essere proposta tempestivamente dalle controparti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre il divieto di pronuncia d'ufficio su eccezioni riservate alle parti.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità in appello di eccezioni non rilevabili d'ufficio.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto di disposizione possa essere sottratto alla revocatoria solo se compiuto per l'adempimento di un debito già scaduto e quindi dopo mora del debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dispone l'applicazione, dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal curatore ex art. 66 l.fall. la revocatoria ordinaria resta soggetta ai requisiti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; il curatore deve quindi provare l'esistenza, la anteriorità e il pregiudizio delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo.
  • L'eventus damni richiede che l'atto abbia reso oggettivamente più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito già esistente; occorre una valutazione complessiva di consistenza del credito, anteriorità e mutamento del patrimonio del debitore.
  • L'accertamento definitivo dell'esistenza o inesistenza di un credito compiuto in sede di verifica del passivo vincola nel rapporto tra fallimento e creditore istante, ma non ha efficacia preclusiva assoluta nei giudizi tra fallimento e terzi estranei alla verifica.
  • L'azione revocatoria non è strumento per colpire in via generale i pagamenti preferenziali o per far valere la par condicio creditorum; resta invece escluso dalla revoca l'atto che costituisca adempimento di un debito scaduto.
  • Se il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata ma non supera la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile e gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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