Sentenza del 19/11/2020 n. 26315 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2005 che recuperava a tassazione sopravvenienze attive per Euro 47.022, derivanti dalla rilevazione in bilancio 2001 (iscritta nel 2001 e ricadente nei bilanci 2002 e successivi) di perdite riferite a pagamenti per operazioni inesistenti; contestata anche deduzione di costi non adeguatamente documentati e non inerenti. La società eccepiva l'inefficacia del recupero per effetto dell'adesione al "condono tombale" (L. n. 289/2002, art. 9) e la carenza motivazionale dell'avviso nonché l'infondatezza della pretesa nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo che impugnava la qualificazione come "sopravvenienza attiva" di poste passivie che erano in realtà inesistenti fin dall'origine. Ha affermato che la sopravvenuta insussistenza rileva come sopravvenienza solo quando la posta passiva sia stata effettivamente esistente e successivamente venga meno per eventi sopravvenuti; non può invece qualificarsi come sopravvenienza l'accertamento successivo dell'originaria inesistenza di una posta passiva iscritta per effetto di fatture o documenti falsi. Conseguentemente la Corte ha annullato l'avviso impugnato limitatamente alla ripresa a tassazione delle sopravvenienze attive (esercizio 2005) e ha confermato per il resto la sentenza della CTR. Ha respinto invece il motivo relativo ai costi non adeguatamente documentati. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88
"la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritti in bilancio in precedenti esercizi"
La Corte interpreta l'art. 88 nel senso che la sopravvenienza attiva è tassabile solo se la posta passiva era effettivamente esistente e -> successivamente <- è venuta meno. Non rientra tra le sopravvenienze attive l'accertamento successivo dell'originaria inesistenza di una posta passiva (es. per fatture false).
Legge 30 dicembre 2002, n. 289, articolo 9
Richiamata come disciplina del cosiddetto condono tombale; la Corte osserva che i benefici del condono possono produrre effetti solo se rispettate le condizioni normative e le formalità previste (vedasi anche art. 14 per la regolarizzazione contabile).
Legge 30 dicembre 2002, n. 289, articolo 14
Ai fini dell'operatività del condono tombale è necessaria, quando prevista, la regolarizzazione delle scritture contabili: in mancanza la regolarizzazione non produce l'effetto estintivo invocato.
Codice di procedura civile, articolo 360
Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, vizio di diritto). La Corte ha esaminato i motivi per vizio di interpretazione e insufficiente motivazione e ha accolto il motivo fondato in diritto.
Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 101 e articolo 111
Richiamati dalla ricorrente per censurare la presunta prevalenza del PVC/GdF sulla valutazione giurisdizionale; la Corte ha ritenuto infondate tali censure rispetto alla questione di diritto sostanziale sulla nozione di sopravvenienza attiva.
Invocato dalla ricorrente in tema di indebito arricchimento; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura ai fini dell'accoglimento complessivo del ricorso, assorbita dalla questione sulla natura della sopravvenienza.
Massime di principio
- La 'sopravvenuta insussistenza' di una passività è rilevante come sopravvenienza attiva solo quando la passività era reale ed esistente e successivamente viene meno per eventi sopravvenuti; non si tratta di uno strumento per correggere in sede successiva l'originaria inesistenza/falsità di una passività
- Se una posta passiva è risultata inesistente fin dall'origine (es. per fatture o documenti falsi), l'amministrazione deve contestare l'inesistenza o la falsità dei pagamenti/operazioni e non può qualificare il recupero come "sopravvenienza attiva" in esercizi successivi
- Gli effetti del 'condono tombale' (L. n. 289/2002 art. 9) richiedono il rispetto delle formalità previste (es. regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 14) per produrre efficacia estintiva; in assenza di tali adempimenti il beneficio non opera
- La carenza di documentazione idonea a dimostrare l'inerenza di costi può legittimare il recupero fiscale su quelle voci: la correlazione tra spesa e attività d'impresa deve essere dimostrata con documenti o evidenze concrete
- In casi analoghi si dovrà valutare separatamente: (i) se la passività fu reale all'origine; (ii) se la sua scomparsa è sopravvenuta o se invece si tratta di accertamento dell'originaria inesistenza; solo nel primo caso può operare la sopravvenienza attiva
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