Sentenza del 19/11/2020 n. 948 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla contabilizzazione del pagamento avvenuto in contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva determinando il valore in dogana delle merci importate da un paese terzo per essere immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione europea. Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) - Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 157, paragrafo 2 - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione delle merci importate - Nozione di "condizione della vendita" - Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione del valore in dogana: se un pagamento effettuato dall'acquirente al venditore come contropartita per la concessione di un diritto di distribuzione esclusiva (calcolato in percentuale sul fatturato realizzato in un territorio e dovuto per un periodo limitato) debba essere incluso nel valore in dogana delle merci importate.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che tale pagamento deve essere incluso nel valore in dogana. Ha interpretato l'articolo 29, paragrafi 1 e 3(a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nel senso che un pagamento richiesto dal venditore come condizione per concedere la distribuzione esclusiva rientra nelle "condizioni della vendita" e pertanto fa parte del "prezzo effettivamente pagato o da pagare" da aggiungere al valore in dogana, anche se il pagamento è limitato nel tempo, è calcolato sul fatturato territoriale e previsto in un contratto quadro. Per questo motivo la prima questione è stata accolta in favore dell'ufficio doganale; la seconda questione non è stata esaminata.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario, art. 29
"Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare..."
Il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" include tutti i pagamenti effettuati dal compratore al venditore che costituiscono "condizioni della vendita"; pertanto pagamenti richiesti dal venditore come condizione per la concessione della distribuzione esclusiva rientrano nel valore di transazione.
Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario, art. 32, par. 1(c) e par. 5(b)
"i corrispettivi e i diritti di licenza ... che il compratore è tenuto a pagare..."; "i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione ... non sono aggiunti ... se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita"
Queste disposizioni prevedono l'aggiunta al prezzo d'acquisto di corrispettivi/royalties relativi alle merci quando costituiscono condizione della vendita; tuttavia la Corte ha rilevato che tali norme si riferiscono principalmente a pagamenti per l'uso di diritti di proprietà intellettuale e non escludono, ai fini dell'art.29, l'inclusione di altri pagamenti che siano invece condizioni della vendita.
Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Regolamento di applicazione, art. 157, par. 2
"...si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza ... solo se tale pagamento: - si riferisce alle merci ... e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa"
Stabilisce i due criteri (riferimento alle merci e condizione della vendita) per l'inclusione di corrispettivi/diritti di licenza; la Corte ha tuttavia osservato che l'art.157 riguarda pagamenti per l'uso di diritti di proprietà intellettuale e non si applicava direttamente al pagamento per una esclusiva territoriale, ma il principio della condizione della vendita è stato richiamato per l'art.29.
Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Regolamento di applicazione, art. 158, par. 3
"Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi ... si effettua l'opportuna ripartizione..."
Quando un pagamento si riferisce in parte alle merci e in parte ad altri servizi o a diritti successivi, è possibile una ripartizione basata su dati oggettivi e quantificabili; la Corte richiama questo principio per i casi misti, anche se nella fattispecie l'esclusiva territoriale è stata trattata come condizione della vendita.
Massime di principio
- Un pagamento imposto dall'acquirente al venditore è parte del valore in dogana se costituisce una "condizione della vendita": ossia se il venditore non avrebbe trasferito la merce alle stesse condizioni senza quel pagamento.
- Tale inclusione vale anche se il pagamento è previsto per un periodo limitato, è calcolato sul fatturato territoriale, o è disciplinato in un contratto quadro che stabilisce le condizioni delle singole vendite.
- Le disposizioni che trattano corrispettivi e royalties per diritti di proprietà intellettuale (art.32 e art.157) non esauriscono la materia: anche pagamenti per diritti non di PI (es. esclusiva territoriale) possono rientrare nel prezzo se sono condizione della vendita ai sensi dell'art.29.
- Se un pagamento si riferisce in parte alle merci importate e in parte ad altri servizi o diritti (o a prestazioni successive all'importazione), occorre ripartirlo e includere nel valore in dogana solo la parte riferibile alle merci, sulla base di dati oggettivi e quantificabili (art.158).
- Prassi operativa consigliata: verificare il contratto (titolarità del beneficio del pagamento, legame diretto con la vendita/export verso l'UE, clausole quadro), valutare se il venditore avrebbe venduto senza il pagamento e, in presenza di elementi misti, individuare criteri oggettivi per la ripartizione; in caso di dubbi, attendersi che le autorità doganali possano rettificare il valore in dogana.
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