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Sentenza

Sentenza del 19/11/2020 n. 489 - Comm. Trib. Prov. Genova

Finanza locale - IMU - immobile privo di rendita catastale - presupposto impositivo - non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 per uno stabilimento balneare in concessione. La ricorrente deduceva che l'area era stata definitamente dichiarata non soggetta ad accatastamento (categoria F/1 - area urbana priva di rendita) con pronuncia passata in giudicato della CTR Liguria n. 1295/2016, e che sull'area non esistevano costruzioni in muratura né strutture stabilmente infisse al suolo (solo attrezzature stagionali rimosse annualmente). Poiché la base imponibile dell'IMU è la rendita catastale, l'assenza di rendita e di elementi stabili avrebbe fatto venire meno il presupposto impositivo previsto dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e accertando la non assoggettabilità dello stabilimento balneare all'IMU per mancanza del presupposto impositivo. Ha ritenuto provato che l'immobile risultava iscritto in catasto nella categoria F/1 priva di rendita in seguito alla pronuncia della CTR passata in giudicato e che le installazioni presenti erano stagionali e rimovibili, non costituendo 'fabbricati' ai fini IMU. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite (compensi 3.500,00 euro più rimborsi).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    Gli articoli richiamati delimitano il presupposto impositivo e le categorie di soggetti/beni assoggettati all'imposta comunale sugli immobili: il tributo si calcola prevalente su base di rendita catastale e richiede la sussistenza di elementi che costituiscono immobile imponibile (fabbricati/aree). In assenza di rendita catastale e di costruzioni o strutture stabilmente infisse al suolo, viene meno la base di calcolo e quindi il presupposto impositivo.

  • Norme catastali / classificazione catastale (categorie D/8, F/1)

    La qualificazione catastale rileva ai fini IMU: la categoria D/8 (stabilimenti balneari) presuppone rendita catastale; la categoria F/1 (area urbana) è priva di rendita. L'iscrizione attuale in F/1 e la pronuncia giudiziale che esclude l'accatastamento comportano l'assenza della rendita e quindi l'impossibilità di determinare la base imponibile IMU.

Massime di principio

  • La base imponibile dell'IMU è la rendita catastale: se un bene non risulta iscritto al catasto con rendita, generalmente non si può determinare l'IMU e manca il presupposto impositivo.
  • Una pronuncia giudiziale definitiva che accerta l'inesistenza dell'obbligo di accatastamento vincola e può essere opponibile all'Amministrazione ai fini dell'esclusione dall'imposizione.
  • Installazioni stagionali, rimovibili e non stabilmente infisse al suolo (es. cabine, ombrelloni, sedie) non costituiscono fabbricati ai fini IMU; la presenza esclusiva di tali elementi non integra il presupposto impositivo.
  • Il Comune non può fondare un accertamento IMU su una rendita non più sussistente o su valori 'di mercato' quando manca la rendita catastale: l'onere di provare il requisito impositivo grava sull'ente impositore.
  • In casi analoghi è utile allegare e far valere provvedimenti catastali o sentenze passate in giudicato che attestino l'assenza di accatastamento/rendita; se ottenuta, tale documentazione costituisce solida base per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo.

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