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Sentenza

Sentenza del 19/11/2020 n. 2477 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impingeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2007 (rettifica IRPEF, IVA, IRAP e contributi) emesso dopo il pvc della GdF, con l'accusa di aver svolto attività di antiquario riconducibile a reddito d'impresa. Ha contestato in via pregiudiziale la decadenza dal potere accertativo per notifica oltre il termine ordinario (atto notificato il 13/11/2013) ravvisando un uso illegittimo del raddoppio dei termini da parte dell'amministrazione sulla base di un presunto procedimento penale. Nel merito ha altresì censurato l'insufficienza delle prove (solo due dichiarazioni di acquisto di importo marginale e alcune movimentazioni bancarie che ha giustificato come cambi di favore e restituzione di prestiti, riferiti a persone imparentate).

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento perché l'Agenzia ha illegittimamente usufruito del raddoppio dei termini senza indicare e senza sussistere i presupposti previsti dalla normativa sui reati tributari: dall'atto non risultano i presupposti della denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati tributari (il procedimento penale rilevato riguardava la ricettazione, non rientrante nel catalogo dei reati tributari del D.Lgs. 74/2000), le somme contestate erano di entità non compatibile con gli obblighi di denuncia (soglia indicata per l'evasione), e il raddoppio non è applicabile all'IRAP. Per questi motivi l'accertamento notificato oltre i termini ordinari è nullo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 DPR 600/1973

    Prevede i termini decadenziali per l'accertamento fiscale e la possibilità del loro raddoppio ove ricorrano specifiche condizioni legate a reati tributari; la Commissione ha richiamato che l'ufficio deve indicare i presupposti che giustificano il raddoppio e non può farne uso strumentale.

  • art. 57 DPR 633/1972

    Analogo principio per l'accertamento IVA: i termini decadenziali possono essere raddoppiati solo se sussistono i presupposti previsti per i reati tributari; l'ufficio deve motivare la sussistenza di tali presupposti.

  • D.Lgs. 74/2000 (art. 4 e disposizioni correlate)

    Individua i reati tributari e le condizioni per l'obbligo di denuncia. La sentenza rileva che il raddoppio dei termini è ammesso solo se è obbligatoria la denuncia per uno dei reati tributari e, inoltre, richiede il rispetto di soglie/condizioni (ad es. importo di imposta evasa sopra le soglie previste).

  • art. 331 c.p.p.

    Norma sul dovere di denuncia all'autorità giudiziaria: qui è richiamata per sottolineare che non risultava una denuncia per reati tributari che giustificasse il raddoppio dei termini.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2011

    Richiamata per il principio secondo cui la verifica che compete all'amministrazione e al giudice tributario è il riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia per reati tributari, non l'accertamento del reato stesso; quindi l'ufficio deve dimostrare l'esistenza dei presupposti.

  • Cassazione civile/penale, cit. n. 20435/2017

    Richiamata per il principio che il raddoppio dei termini non è applicabile per l'accertamento IRAP; conferma i limiti del raddoppio rispetto a determinate imposte.

  • Giurisprudenza di merito richiamata nella motivazione

    Utilizzata dall'ufficio e dalle parti per argomentare i limiti applicativi del raddoppio e la necessità di motivazione specifica: complessivamente la Commissione ha ritenuto che tali presupposti non ricorressero nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se sussistono i presupposti per l'obbligo di denuncia di reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000; l'amministrazione deve indicare esplicitamente nella motivazione dell'atto i presupposti che giustificano il raddoppio.
  • Se l'atto è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio non è legittimamente giustificato (assenza di denuncia per reati tributari o inesistenza dei requisiti quantitativi/qualitativi), l'atto è nullo per decadenza del potere di accertamento.
  • La natura del procedimento penale richiamato dall'ufficio va verificata: procedimenti per reati non tributari (es. ricettazione) non legittimano il raddoppio dei termini previsto per i reati tributari.
  • Il contribuente deve documentare le spiegazioni sulle movimentazioni bancarie (prestiti, restituzioni, cambi di favore, operazioni marginali) e può efficacemente contestare la qualificazione di quelle movimentazioni come ricavi d'impresa, facendo leva anche sulla scarsità e marginalità delle prove raccolte dall'amministrazione.
  • Il raddoppio dei termini non si applica automaticamente a tutte le imposte (ad es. limiti diversi per IRAP) e va valutato caso per caso alla luce della normativa e della giurisprudenza.
  • In presenza di dubbi sull'uso strumentale del raddoppio da parte dell'ufficio, il giudice tributario deve esaminare se l'amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia utilizzato la norma per estendere ingiustificatamente i termini di accertamento.

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