Sentenza del 19/11/2020 n. 1289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - agevolazione - decontribuzione - lavoratore dipendente a tempo indeterminato - spetta - azienda qualificabile come public utility - non spetta. Società - gestione di servizio di trasporto locale - contratto d'appalto - public utility - non è tale - agevolazione IRAP - spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla corretta applicazione delle deduzioni IRAP (decontribuzione/cuneo fiscale) previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato le deduzioni sostenendo che la società fosse una public utility operante in regime di concessione e a tariffa remunerativa, soggetta quindi all'esclusione dal beneficio. La contribuente sosteneva invece di operare sulla base di un appalto di servizio pubblico, senza assunzione piena del rischio gestionale e con tariffe non remunerative.
La decisione
La Corte territoriale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato le sentenze di primo grado favorevoli a S.R.spa per le annualità 2007-2009. È stato accertato che la società operava in regime di appalto e non di concessione traslativa, che l'onere economico gravava prevalentemente sulla pubblica amministrazione e che le tariffe praticate non erano remunerative (non capaci di coprire integralmente i costi e di garantire un utile). Pertanto le deduzioni IRAP spettavano e i recuperi notificati dall'Agenzia sono stati esclusi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)
Prevede la deduzione per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato; la norma esclude dal beneficio i soggetti che operano in regime di concessione e a tariffa nei settori di public utilities. La Corte ha interpretato l'esclusione riferendola alle imprese che operano con concessione traslativa e tariffa remunerativa (capace di generare profitto).
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
Norma richiamata in relazione agli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25
Richiamato nell'ambito del procedimento di accertamento; concerne disposizioni generali sul procedimento tributario e rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Cass. Sez. 5, Ord. n. 32633 del 12/12/2019
Affermata la nozione secondo cui l'esclusione dall'agevolazione IRAP riguarda le imprese che svolgono attività regolamentata in forza di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la tariffa deve essere intesa come capace di generare profitto, coerentemente con la ratio del cuneo fiscale.
Cass. Sez. 5, Ord. n. 16889 dell'11/08/2020
Conferma che per escludere la fruizione degli sgravi IRAP occorre che l'impresa operi in regime di concessione traslativa e che il corrispettivo sia costituito dalla tariffa remunerativa; nel contratto di appalto il corrispettivo è invece un contributo erogato dalla stazione appaltante.
Cass. Sez. 6, Ord. n. 9139 del 06/05/2015
Distinzione tra concessione e appalto basata sull'assunzione del rischio gestionale: la concessione comporta trasferimento dell'alea economica al privato; l'appalto no.
Cass. Sez. 5, n. 22425 del 22/10/2014
I contratti di servizio per il trasporto pubblico locale disciplinati dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 devono essere considerati appalti pubblici di servizi, con conseguenze sulla qualificazione giuridica e fiscale.
Massime di principio
- Per escludere la fruizione delle deduzioni IRAP va dimostrato che l'impresa operi in regime di concessione traslativa e che la remunerazione sia costituita da una tariffa realmente remunerativa (capace di generare profitto).
- La distinzione chiave tra concessione e appalto è l'assunzione del rischio economico: se il privato assume l'alea gestionale e si remunera prevalentemente tramite tariffe o diritti di sfruttamento, si è in presenza di una concessione; se la PA riconosce un corrispettivo che copre i costi, resta un appalto.
- La mera regolazione o fissazione tariffaria da parte della PA non esclude automaticamente l'agevolazione: rileva la capacità effettiva della tariffa di coprire costi e garantire un margine di utile.
- In caso di appalto in cui la pubblica amministrazione integra i ricavi tariffari o riconosce un corrispettivo prevalente, è probabile che l'impresa non rientri nella categoria delle public utilities escluse e dunque possa beneficiare delle deduzioni IRAP.
- L'onere di prova circa la qualifica come concessionaria e la natura remunerativa della tariffa incombe sull'Amministrazione finanziaria che intende escludere il beneficio; l'analisi contrattuale deve focalizzarsi su clausole di remunerazione e sulla redistribuzione del rischio gestionale.
- Per decisioni pratiche, verificare documentazione contrattuale (contratto, capitolato, modalità di corresponsione del corrispettivo), dati economici sui ricavi tariffari effettivi rispetto ai costi e la presenza di integrazioni o contributi pubblici che assorbono il rischio operativo.
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