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Sentenza

Sentenza del 19/11/2020 n. 1289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - agevolazione - decontribuzione - lavoratore dipendente a tempo indeterminato - spetta - azienda qualificabile come public utility - non spetta. Società - gestione di servizio di trasporto locale - contratto d'appalto - public utility - non è tale - agevolazione IRAP - spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla corretta applicazione delle deduzioni IRAP (decontribuzione/cuneo fiscale) previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato le deduzioni sostenendo che la società fosse una public utility operante in regime di concessione e a tariffa remunerativa, soggetta quindi all'esclusione dal beneficio. La contribuente sosteneva invece di operare sulla base di un appalto di servizio pubblico, senza assunzione piena del rischio gestionale e con tariffe non remunerative.

La decisione

La Corte territoriale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato le sentenze di primo grado favorevoli a S.R.spa per le annualità 2007-2009. È stato accertato che la società operava in regime di appalto e non di concessione traslativa, che l'onere economico gravava prevalentemente sulla pubblica amministrazione e che le tariffe praticate non erano remunerative (non capaci di coprire integralmente i costi e di garantire un utile). Pertanto le deduzioni IRAP spettavano e i recuperi notificati dall'Agenzia sono stati esclusi. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)

    Prevede la deduzione per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato; la norma esclude dal beneficio i soggetti che operano in regime di concessione e a tariffa nei settori di public utilities. La Corte ha interpretato l'esclusione riferendola alle imprese che operano con concessione traslativa e tariffa remunerativa (capace di generare profitto).

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Norma richiamata in relazione agli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25

    Richiamato nell'ambito del procedimento di accertamento; concerne disposizioni generali sul procedimento tributario e rapporti con l'amministrazione finanziaria.

  • Cass. Sez. 5, Ord. n. 32633 del 12/12/2019

    Affermata la nozione secondo cui l'esclusione dall'agevolazione IRAP riguarda le imprese che svolgono attività regolamentata in forza di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la tariffa deve essere intesa come capace di generare profitto, coerentemente con la ratio del cuneo fiscale.

  • Cass. Sez. 5, Ord. n. 16889 dell'11/08/2020

    Conferma che per escludere la fruizione degli sgravi IRAP occorre che l'impresa operi in regime di concessione traslativa e che il corrispettivo sia costituito dalla tariffa remunerativa; nel contratto di appalto il corrispettivo è invece un contributo erogato dalla stazione appaltante.

  • Cass. Sez. 6, Ord. n. 9139 del 06/05/2015

    Distinzione tra concessione e appalto basata sull'assunzione del rischio gestionale: la concessione comporta trasferimento dell'alea economica al privato; l'appalto no.

  • Cass. Sez. 5, n. 22425 del 22/10/2014

    I contratti di servizio per il trasporto pubblico locale disciplinati dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 devono essere considerati appalti pubblici di servizi, con conseguenze sulla qualificazione giuridica e fiscale.

Massime di principio

  • Per escludere la fruizione delle deduzioni IRAP va dimostrato che l'impresa operi in regime di concessione traslativa e che la remunerazione sia costituita da una tariffa realmente remunerativa (capace di generare profitto).
  • La distinzione chiave tra concessione e appalto è l'assunzione del rischio economico: se il privato assume l'alea gestionale e si remunera prevalentemente tramite tariffe o diritti di sfruttamento, si è in presenza di una concessione; se la PA riconosce un corrispettivo che copre i costi, resta un appalto.
  • La mera regolazione o fissazione tariffaria da parte della PA non esclude automaticamente l'agevolazione: rileva la capacità effettiva della tariffa di coprire costi e garantire un margine di utile.
  • In caso di appalto in cui la pubblica amministrazione integra i ricavi tariffari o riconosce un corrispettivo prevalente, è probabile che l'impresa non rientri nella categoria delle public utilities escluse e dunque possa beneficiare delle deduzioni IRAP.
  • L'onere di prova circa la qualifica come concessionaria e la natura remunerativa della tariffa incombe sull'Amministrazione finanziaria che intende escludere il beneficio; l'analisi contrattuale deve focalizzarsi su clausole di remunerazione e sulla redistribuzione del rischio gestionale.
  • Per decisioni pratiche, verificare documentazione contrattuale (contratto, capitolato, modalità di corresponsione del corrispettivo), dati economici sui ricavi tariffari effettivi rispetto ai costi e la presenza di integrazioni o contributi pubblici che assorbono il rischio operativo.

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