Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale emessa per un ingente importo a titolo di omessi contributi previdenziali, oltre a sanzioni e interessi, con ulteriore profilo relativo a un autonomo ricorso per accertamento negativo di un illecito amministrativo. La corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado: aveva ritenuto prescritte solo le contribuzioni fino a una certa data, aveva escluso che la presentazione dei modelli 770 valesse come atto interruttivo della prescrizione e aveva mantenuto il rigetto nel merito del gravame sul rapporto contributivo. L’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione delle norme sulla prescrizione e sostenendo che il modello 770 costituisse riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tardivo con cinque motivi: i primi tre contestavano la mancata integrale caducazione della cartella e la quantificazione di sanzioni, interessi e credito; il quarto denunciava la tardiva costituzione dell’istituto; il quinto sosteneva che l’istanza di rateizzazione non potesse valere come riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale perché ha escluso che la semplice presentazione del modello 770 integri riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione: il riconoscimento deve essere rivolto al creditore e presentare i requisiti di volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stati trascritti o analiticamente indicati i conteggi e gli atti necessari alla verifica delle somme. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che l’istanza di rateizzazione, specie se non accompagnata da riserve, equivale a riconoscimento del debito e produce effetto interruttivo della prescrizione; conseguentemente ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di decisività, poiché la censura sulla tardiva costituzione dell’istituto risultava priva di incidenza alla luce del riconoscimento del debito e della documentazione già in atti. Il giudizio si è concluso con il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 2944 c.c. per la disciplina dell’interruzione della prescrizione.
Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se è volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio; la ricognizione di debito deve essere rivolta al creditore. L’istanza di rateizzazione, se non riservata, integra riconoscimento del debito e produce effetto interruttivo.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
Norme richiamate dal ricorrente principale in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.
Richiamato dal ricorrente principale nel quadro delle regole sui versamenti e sugli adempimenti contributivi.
Richiamato dal ricorrente principale nel quadro delle regole sui versamenti e sugli adempimenti contributivi.
d.P.R. 322/1988
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere l’efficacia interruttiva dei modelli dichiarativi.
art. 24 D.Lgs. 216/1999
Richiamato nei motivi incidentali in relazione all’opposizione alla cartella e al contenuto del provvedimento impugnato.
Richiamato nei motivi incidentali in relazione agli effetti del giudizio sull’atto opposto.
Richiamato nei motivi incidentali per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia nella decisione sulla cartella.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi incidentali per dedotta lesione del diritto di difesa nella quantificazione del credito e degli accessori.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla spettanza e quantificazione del credito contributivo.
Richiamato nel quarto motivo incidentale per la tardiva costituzione dell’INPS.
Richiamato nel quarto motivo incidentale in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito deve essere espresso in modo volontario, consapevole, inequivoco ed esternato verso il creditore; non è sufficiente un atto diretto ad altri destinatari se non rende percepibile alla controparte la ricognizione del credito.
- La domanda di rateizzazione del debito, quando formulata senza riserve incompatibili con la volontà di riconoscere l’obbligazione, vale come riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.
- Nei giudizi di opposizione a cartella o di contestazione del credito, le censure sulla quantificazione delle somme, delle sanzioni e degli interessi devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, con indicazione analitica dei conteggi e trascrizione degli atti rilevanti; in difetto, i motivi sono inammissibili.
- La deduzione di un vizio processuale o probatorio è inammissibile quando, per la presenza di un fatto decisivo comunque idoneo a sorreggere la decisione, la censura non è più potenzialmente idonea a mutare l’esito della controversia.
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