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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02920/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2010, relativo a una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili. L'Ufficio aveva ritenuto che, dopo la rivalutazione del bene ex art. 7 L. n. 448/2001 mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore periziato, il contribuente avesse venduto il terreno a un prezzo inferiore senza indicare nell'atto il valore rivalutato e senza dichiarare la plusvalenza. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ha denunciato falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 448/2001 e degli artt. 67 e 68 TUIR, sostenendo che la rivalutazione fiscalmente perfezionata non potesse essere disconosciuta se il contribuente, nella vendita, non ne avesse dato indicazione; in sostanza, secondo l'Ufficio, il mancato richiamo del valore periziato nell'atto di cessione avrebbe impedito di fare affidamento sul valore rideterminato e avrebbe consentito di recuperare la plusvalenza sul valore storico del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 2321/2020, secondo cui per i terreni edificabili e agricoli l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto al valore rideterminato con perizia giurata ex art. 7 L. n. 448/2001 non comporta decadenza del contribuente dal beneficio derivante dall'imposta sostitutiva già versata, né consente all'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene. Conseguentemente la CTR aveva correttamente escluso che la mancata indicazione del valore di perizia nell'atto di compravendita producesse un effetto caducante sulla rivalutazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per assenza di difese dell'intimato. È stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 448/2001

    La rivalutazione del terreno mediante perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva produce effetti fiscali che non vengono meno se il bene è poi ceduto a un prezzo inferiore a quello periziato, anche se nell'atto di vendita non viene indicato il valore rideterminato.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Disciplina la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili e agricoli; il valore rideterminato con perizia incide sul calcolo della plusvalenza accertabile.

  • art. 68 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato insieme all'art. 67 per il regime di determinazione delle plusvalenze fiscalmente rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escluderne l'applicazione in presenza di amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze immobiliari, la rivalutazione del terreno effettuata ai sensi dell'art. 7 L. n. 448/2001 mediante perizia giurata e imposta sostitutiva non è vanificata dalla successiva vendita a un prezzo inferiore al valore periziato.
  • La mancata indicazione nell'atto di cessione del valore rideterminato non determina, di per sé, decadenza dal beneficio fiscale connesso alla rivalutazione né legittima l'Ufficio a rideterminare la plusvalenza sul valore storico del bene.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata dalle Sezioni Unite, il giudice di merito che vi si conformi fa corretto governo della disciplina applicabile.
  • La disciplina speciale sulla rivalutazione dei terreni opera nei limiti dei suoi presupposti, ma una volta perfezionata la procedura il beneficio non può essere revocato per il solo difetto di corrispondenza tra prezzo di vendita e valore periziato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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